Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26116 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26116 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 24386-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
SPENSIERO RINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA
SARACINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MERCURIO
MAZZE’, giusta mandato a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 21/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 5111/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 7.10.2010, depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 24386 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

.r.g. n. 24386/2011 lnps c. Spensiero Rino
-Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con ricorso al Tribunale di Lucera Rino Spensiero, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di

to corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del
1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda, riconosceva, fra l’altro, il diritto del ricorrente alla inclusione nella retribuzione
utile per il calcolo della indennità di disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi di ricorso cui resiste con controricorso Rino
Spensiero;
2. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno
il termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza proposta entro il 31 marzo 2001 ed azionata in giudizio con domanda depositata in data 12 settembre 2005;
3. Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49 e 53 del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del d.lgs.
n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss.,
2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
4. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010)
secondo cui la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato
dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si
applica ove la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensio1

disoccupazione dell’anno 2000; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era sta-

nistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure
.per un importo inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello
dell’ordinaria prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da
numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass.

dirizzo;
6. Il secondo motivo è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il
salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle
parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno
1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli
istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
7. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale,
con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che” L’art. 4
del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il
calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è
comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva”;
8. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente infondato
quanto al primo motivo e manifestamente fondato quanto al secondo”;
2

n. 7071/2012, Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da tale in-

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il
corso deve essere accolto quanto al secondo motivo, rigettato il primo, conseguendone la cassazione
della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda di inclusione nell’indennità di
disoccupazione agricola della “quota di t.f.r.”, oggetto del secondo motivo di ricorso;
Considerato, infine, che ricorrono giusti motivi, desumibili sia dall’esito complessivo della lite sia
dalla considerazione della sopravvenienza dell’intervento legislativo da ultimo ricordato, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della “quota t.f.r.” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

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