Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26116 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11091-2014 proposto da:

S.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

SCARDACCIONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO DE MARTINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA

50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO CIPPONE

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.F., M.L., MI.MA.LU.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4873/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO CESALI per delega non scritta;

udito l’Avvocato ANTONIO MANCINI;

udito l’Avvocato FRANCO MARTELLUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli proposti dalle parti interessate, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da S.C.A. nei confronti di L.C., A.F., Z.N., L.B., M.L. e Mi.Ma., dirette alla condanna di queste ultime al pagamento di quanto dalle stesse dovuto a titolo di canoni e oneri accessori in relazione al contratto di locazione dedotto in giudizio.

A fondamento della decisione di rigetto, la corte d’appello ha rilevato il difetto di legittimazione sostanziale della S. alla proposizione delle domande originariamente avanzate in primo grado, avendo accertato l’effettiva conclusione del contratto di locazione in esame da parte del relativo coniuge, senza alcun richiamo della S. quale eventuale soggetto mandante o rappresentato, con la conseguente insussistenza, in capo alla stessa, della titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione S.C.A. sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

3. Resistono con controricorso L.C. e Z.N., che hanno concluso per il rigetto dell’impugnazione.

4. Ha depositato controricorso L.B., invocando, in via preliminare, la dichiarazione della nullità della notificazione del ricorso nei confronti di Mi.Ma. e di M.L., e concludendo, nel resto, per il relativo rigetto.

5. A.F., M.L. e Mi.Ma. non hanno svolto difese in questa sede.

6. Osserva il collegio come debba essere accolta l’eccezione sollevata da L.B. in ordine alla nullità della notificazione del ricorso proposto dalla S. nei confronti di Mi.Ma. e di M.L., avendo la ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso alle predette parti – contumaci in grado d’appello – nel relativo domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado (cfr. le relazioni di notificazione in atti).

Sul punto, è appena il caso di rilevare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, dev’essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Sez. Un., Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008, Rv. 603086).7. Sulla base di tali premesse, dev’essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Mi.Ma. e di M.L. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con il contestuale rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Mi.Ma. e di M.L. entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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