Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26116 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23980-2017 R.G. proposto da:

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO CIAPPETTA;

– ricorrente –

contro

SERVIZI STAMPA SARDEGNA S.R.L. ora CAMPONOVO IMMOBILI S.R.L.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2838/2017 del

TRIBUNALE di FIRENZE, depositata l’08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale TONIMASO BASILE che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto 5394/12 del 21-9-2012 il Tribunale di Firenze ha ingiunto a Servizi Stampa Sardegna srl di pagare, in favore di L.B. (qualificatasi come cessionaria del credito), la somma di Euro 7.244,61, quale corrispettivo per fornitura di merci effettuata da Confezioni & Costruzioni srl.

La Servizi Stampa Sardegna srl ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo, deducendone la nullità per incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze che lo aveva emesso, e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

Con sentenza 5/8-9-2017 l’adito Tribunale ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ad emettere l’opposto decreto ingiuntivo e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità dello stesso ed ha condannato L.B. a restituire a Servizi Stampa Sardegna srl la somma ricevuta in assegnazione per provvedimento del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Prato in conseguenza della provvisoria esecuzione del decreto opposto, oltre al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza L.B. presenta ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Servizi Stampa Sardegna non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile.

Come già statuito da questa S.C. “il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive integrazioni, art. 9, comma 1-bis, ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass. 30918/2017).

Nel caso di specie, nel quale peraltro l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, è mancante detta attestazione di conformità, con conseguente improcedibilità del ricorso. Vedi ora, infatti, Cass. sez. Un. n. 22438 del 2018.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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