Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26116 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7680/15 R.G. proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del

Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Giuseppe Tinelli, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, alla via di Villa Severini, n. 54;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso,

dall’avv. Alessandra Calabrò, con domicilio eletto presso il suo

studio, in Roma, via Piemonte, n. 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 5628/28/14 depositata in data 22 settembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 luglio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con due distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la (OMISSIS) s.r.l., allora in bonis, impugnava sedici cartelle di pagamento, sottese a due identici atti di pignoramento presso terzi, con i quali era stato intimato alla Banca Carim ed al Monte dei Paschi di Siena il pagamento dell’importo complessivo di Euro 2.021.100,29, deducendo di essere venuta a conoscenza degli atti di pignoramento soltanto in data (OMISSIS), a seguito di controllo effettuato presso le Banche depositarie delle somme pignorate; contestava la validità della notifica dei due atti di pignoramento e la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento, oltre che l’inesistenza del credito azionato.

2. I giudici di primo grado, con due distinte pronunce, dichiaravano inammissibili i ricorsi, ritenendo valida la notifica e, conseguentemente, tardiva l’impugnazione perchè proposta oltre il termine di sessanta giorni.

3. Le sentenze venivano impugnate dalla contribuente, che ribadiva l’irritualità della notifica degli atti di pignoramento presso terzi dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza impugnata in questa sede, previa riunione, rigettava gli appelli.

I giudici di appello, ritenuto che la controversia rientrasse nella propria giurisdizione, disattendevano il motivo di gravame afferente alla nullità della notifica, rilevando che l’atto era stato regolarmente notificato presso la sede sociale a persona qualificatasi come addetta alla ricezione, senza che la società avesse sporto querela di falso o contestato la firma apposta da C.E.; confermavano, pertanto, la sentenza di primo grado, ritenendo la questione assorbente rispetto alle ulteriori questioni di merito sollevate.

4. La Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste Equitalia Sud s.p.a. mediante controricorso.

Con istanza depositata in data 11 settembre 2019, la Curatela del Fallimento, facendo presente di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione), ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e di avere provveduto al pagamento della complessiva somma di Euro 2.082.895,97, come da allegata comunicazione del 13 novembre 2017 dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La Curatela del Fallimento, in data 9 luglio 2020, ha depositato documenti ex art. 372 c.p.c., e memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto valida la notifica degli atti impugnati e rilevato l’inammissibilità dei ricorsi in quanto intempestivi. Sostiene che i giudici di appello avrebbero omesso di considerare che alla consegna della copia dell’atto a C.E. non era poi seguito l’invio di una seconda raccomandata, come peraltro emergeva dalla relata di notifica degli atti di pignoramento presso terzi compilati dal messo notificatore, con la conseguenza che la procedura notificatoria non poteva considerarsi perfezionata.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, e art. 145 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 6, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), ribadisce che i giudici regionali sono incorsi nella violazione delle norme richiamate in rubrica che impongono, in caso di notifica ai contribuente di atti di natura tributaria, l’invio di una seconda raccomandata al destinatario dell’atto in tutti i casi in cui lo stesso non sia stato consegnato personalmente al destinatario, ma ad altro soggetto reperito in uno dei luoghi indicati dalla normativa dettata in tema di notifiche.

3. Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e art. 148 c.p.c.”, lamenta che i giudici di secondo grado hanno erroneamente affermato che per contestare la qualifica di addetto al ritiro degli atti la società avrebbe dovuto proporre querela di falso.

4. Con il quarto motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 145 c.p.c., comma 1, sottolineando di avere evidenziato ai giudici di merito che, una volta disconosciuta la qualifica di addetto al ritiro dichiarata da C.E. al messo notificatore, fosse onere del notificante dimostrare che effettivamente la persona che aveva ricevuto l’atto potesse essere considerata soggetto abilitato a ricevere la notifica.

5. Assume carattere pregiudiziale all’esame dei motivi formulati il rilievo che la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha chiesto definirsi la controversia con una pronuncia di declaratoria di estinzione della stessa per cessata materia del contendere.

5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083).

5.2. Nel caso in esame, la parte ricorrente ha documentato di avere presentato, in data 21 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, impegnandosi ad adempiere al pagamento dell’importo dovuto, ed ha pure allegato comunicazione dell’esattore, datata 10 novembre 2017, dalla quale emerge che la contribuente ha regolarmente versato gli importi contabilizzati dall’Agenzia delle entrate, ammontanti a complessivi Euro 2.082.895,97.

5.3. Come precisato dalla stessa Curatela del Fallimento con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale del 23 luglio 2020 e come, d’altro canto, si evince dalla comunicazione dell’Agenzia Riscossione del 10 novembre 2017, le somme versate si riferiscono a tutte le cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, eccetto quella contraddistinta dal n. (OMISSIS).

Con riguardo a tale cartella, la ricorrente ha documentato che, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4604 del 2017, depositata il 7 marzo 2017, allegata alla memoria, ha accolto l’opposizione a suo tempo proposta ex art. 617 c.p.c., dalla (OMISSIS) s.r.l. in bonis, dichiarandone la nullità.

In particolare, nella richiamata pronuncia sì legge che “relativamente alla cartella n. (OMISSIS) (…), si osserva che la cartella impugnata risulta affetta dal lamentato vizio di forma per carenza di motivazione”.

Tale pronuncia, come comprovato dall’attestazione di mancata proposizione dell’appello rilasciata dalla cancelleria, acclusa alla sentenza allegata, non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che deve ormai ritenersi passata in giudicato.

6. In difetto di contestazioni da parte della controricorrente in ordine ai documenti prodotti dalla contribuente con le istanze sopra indicate, in conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere, per effetto del pagamento integrale del debito rateizzato e dell’annullamento giudiziale, per vizio di forma, della cartella esattoriale n. (OMISSIS).

7. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della adesione della contribuente alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e della pronuncia di annullamento di una delle cartelle oggetto di impugnazione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

Non ricorrono, invece, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo”.

In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6 – 1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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