Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26115 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 27/09/2021), n.26115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12681 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

F.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale procuratore degli eredi di

F.A. (C.F.: (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS)), e

cioè: F.V., (C.F.: (OMISSIS), deceduto in data

(OMISSIS)), F.P. (C.F.: (OMISSIS)), F.G. (C.F.:

(OMISSIS)), FR.As., (C.F.: (OMISSIS)), f.a.,

(C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale procuratrice degli eredi (in

rappresentazione di F.A.V., deceduto il

(OMISSIS)) di F.A., e cioè: N.E., (C.F.:

(OMISSIS)), F.G. (C.F.: (OMISSIS)), F.D.,

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura in calce

al ricorso, dall’avvocato Giancarlo Pompilio, (C.F.:

PMPGCR69T02F839H);

– ricorrenti –

nei confronti di:

P.N., (C.F.: (OMISSIS)), L.T., (C.F.: (OMISSIS)),

FE.Ma., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Franco Camodeca,

(C.F.: CMDFNC58A23DOO5V);

– controricorrenti –

nonché

NOVA FINANZA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e R.L., in proprio e nella qualità di procuratori

speciali di AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l., IMMOBILIARE CENTRO NORD

S.r.l., G.D., A.P., A.G.,

A.C., AM.Gi., M.A., M.L.,

S.P. (C.F.: non indicati);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n.

103/2018, pubblicata in data 7 febbraio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

24 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del

sostituto procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Banco di Napoli S.p.A. ha assoggettato ad espropriazione diversi beni immobili (precisamente alcuni terreni, con entrostanti fabbricati rurali) di proprietà del suo debitore Fr.An., che è deceduto nelle more del processo esecutivo. Alcuni dei beni pignorati sono stati messi in vendita, aggiudicati e trasferiti in favore di Fe.Ma., L.T. e P.N., dopo che il giudice dell’esecuzione aveva disposto l’integrazione dell’originaria ordinanza di vendita con la precisazione che il trasferimento dei terreni comprendeva anche alcuni titoli AGEA relativi ad aiuti comunitari (cd. P.A.C.). Gli eredi del debitore (indicati in epigrafe) hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione, nella parte relativa ai suddetti titoli AGEA.

L’opposizione è stata in un primo tempo dichiarata inammissibile dal Tribunale di Castrovillari, la cui decisione è stata peraltro cassata da questa Corte con sentenza n. 24636 del 2 dicembre 2016.

Successivamente, all’esito del giudizio di rinvio, l’opposizione stessa è stata ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito dal medesimo tribunale.

Ricorrono gli originari opponenti, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il Fe., il P. e la L.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La trattazione ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ha carattere pregiudiziale ed assorbente il secondo motivo del ricorso, che va pertanto esaminato per primo.

Con esso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2912 c.c., art. 43, comma 2 Reg. CE n. 73/2009, artt. 513,543,555,567,586 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. nn. 3) e 5)”. Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, i titoli AGEA relativi agli aiuti P.A.C. non possono considerarsi né accessori, né frutti, né pertinenze dei terreni pignorati, quindi certamente non possono ritenersi automaticamente ricompresi, ai sensi dell’art. 2912 c.c., nel pignoramento immobiliare che ha colpito i terreni di F.A., ma avrebbero eventualmente dovuto essere pignorati in via autonoma, il che non è avvenuto, con la conseguenza che essi non potevano essere messi in vendita e trasferiti unitamente ai terreni oggetto di espropriazione.

La censura è fondata.

I titoli relativi agli aiuti cd. P.A.C. costituiscono un bene di discussa qualificazione.

Per quanto rileva nella presente sede, risultano peraltro sufficienti le sintetiche osservazioni che seguono.

In base alla normativa comunitaria in tema di politiche agricole e di aiuti agli agricoltori, nonché a quella di diritto interno che la ha recepita, è stato sancito il cd. “disaccoppiamento” tra gli aiuti comunitari e la produzione agricola del singolo imprenditore.

Agli imprenditori agricoli sono quindi attribuiti dei titoli agli aiuti P.A.C. (non direttamente correlati alla loro produzione, ma) sulla base degli ettari di terreno posseduti.

Tali titoli, in Italia, sono oggetto di iscrizione in un apposito registro gestito dall’AGEA. I titoli P.A.C. AGEA danno poi diritto al soggetto titolare, annualmente, a ricevere determinate somme dagli enti pagatori (cd. premi).

Il cd. premio costituisce un diritto di credito, di cui è peraltro prevista espressamente la impignorabilità.

I titoli P.A.C. sono d’altra parte, per conto loro, suscettibili di autonomo trasferimento, insieme alla proprietà dei terreni, ma anche indipendentemente da questa (sia pure con determinate limitazioni, oggettive e soggettive, e con determinati vincoli, che non hanno peraltro diretto rilievo nella presente fattispecie), e anche di affitto (in tal caso solo unitamente alla terra), previa iscrizione degli atti dispositivi nel relativo Registro AGEA.

L’AGEA, quale gestore del Registro, ha anche emanato delle circolari relative alla disciplina degli atti di disposizione dei titoli P.A.C., in cui, tra l’altro, risultano delineate le modalità della loro espropriazione: conformemente a quanto già in passato ritenuto nella giurisprudenza di merito, nelle suddette circolari si prevede che il pignoramento dei titoli P.A.C. debba avvenire nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore e non nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, in ogni caso con la necessaria iscrizione del vincolo nel Registro AGEA ai fini dell’opponibilità ai terzi. Si tratta, in altri termini, di modalità in qualche modo analoghe a quelle relative ai beni mobili registrati ed alle quote sociali.

Orbene, benché l’indicata ricostruzione sistematica risulti nel complesso coerente con le disposizioni che regolano la fattispecie, si deve osservare che in realtà la esatta qualificazione della precisa natura della situazione giuridica soggettiva rappresentata dai titoli P.A.C. e la stessa individuazione delle corrette modalità e delle forme per la relativa espropriazione non hanno decisivo rilievo ai fini della presente controversia.

E’ infatti decisivo e sufficiente, in proposito, la semplice considerazione, che emerge con incontestabile evidenza, che i titoli P.A.C. certamente non rientrano tra i beni che possono ritenersi compresi nel pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c.c., in quanto non possono essere qualificati né come pertinenze immobiliari ai sensi dell’art. 817 c.c. (non essendo “cose” e, tanto meno, cose “cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento” degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti), né come frutti della terra né, tanto meno, come accessori degli immobili pignorati: è appena il caso di osservare, in proposito, che, per quanto gli accessori non abbiano una precisa definizione normativa, secondo la tesi prevalente (e preferibile), la differenza specifica tra essi e le pertinenze è rappresentata dalla circostanza che queste ultime possono essere oggetto di separati atti o rapporti giuridici, godendo di propria autonomia concettuale mentre, al contrario, gli accessori non possono essere separati dalla cosa principale. Poiché i titoli P.A.C., per espressa precisione normativa, possono essere alienati a anche “senza terra”, va escluso in radice che possano ritenersi accessori degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti.

Una volta chiarito che certamente non possono essere compresi tra i beni cui automaticamente si estende il pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c.c., pur dovendo senz’altro ammettersi la loro pignorabilità, ne consegue, inevitabilmente, che i titoli per gli aiuti P.A.C. devono essere oggetto di un pignoramento autonomo.

Tale conclusione è rafforzata sia dalla considerazione che detti tioli sono suscettibili (a determinate condizioni) di atti di disposizione da parte del loro titolare anche separatamente dal trasferimento degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti e, quindi, costituiscono un bene che ha, per l’ordinamento, natura e valore economico autonomo, sia dalla circostanza che essi sono per legge soggetti ad iscrizione in pubblici registri e gli atti di disposizione ad essi relativi sono opponibili ai terzi solo se iscritti nel suddetto pubblico registro: ciò comporta che, per avere efficacia rispetto ai terzi, in qualunque modalità lo si ammetta, il vincolo derivante dal pignoramento, in relazione a tali titoli, deve essere iscritto nel registro AGEA in quanto, in mancanza di tale iscrizione, l’imprenditore agricolo titolare dei titoli potrebbe efficacemente alienarli a terzi (ciò che sarebbe, come è ovvio, incompatibile, sul piano logico e giuridico, con un eventuale vincolo derivante dal preteso “pignoramento in estensione” ai sensi dell’art. 2912 c.c.).

In definitiva, la decisione impugnata, avendo erroneamente assimilato i titoli agli aiuti P.A.C. a pertinenze immobiliari (e/o a frutti e/o ad accessori dei terreni pignorati) non risulta conforme al seguente principio di diritto, che deve enunciarsi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: “pur essendo indiscutibile la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti P.A.C. AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori o frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello dei suddetti terreni, con vincolo in ogni caso soggetto ad iscrizione nel Registro AGEA, ai fini dell’opponibilità ai terzi”.

E’ opportuno precisare che la indicata necessità di un pignoramento autonomo dei titoli agli aiuti P.A.C. non esclude la possibilità di una loro espropriazione unitamente a quella dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c., previa redazione da parte dell’ufficiale giudiziario di due distinti atti di pignoramento da depositare unitamente in cancelleria, ai sensi dell’art. 556 c.p.c., comma 2 e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel registro AGEA dei P.A.C..

Ciò potrebbe, di fatto, anche consentire eventualmente al giudice dell’esecuzione di valutare l’opportunità di mettere in vendita i titoli P.A.C. unitamente ai terreni (sussistendone i presupposti normativi necessari), in modo da garantire le esigenze pratiche e gli interessi concreti dei creditori nonché degli acquirenti dei terreni.

La sentenza impugnata, non avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto esposti, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l’annullamento del decreto di trasferimento impugnato, nella parte relativa ai titoli AGEA trasferiti unitamente agli immobili pignorati.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo (che ha ad oggetto una censura di carattere meramente processuale) resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo e dell’esito del presente ricorso.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il decreto di trasferimento impugnato è annullato nella parte relativa ai titoli AGEA trasferiti unitamente agli immobili pignorati.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della assoluta novità della questione giuridica oggetto del giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di trasferimento impugnato nella parte relativa ai titoli AGEA trasferiti unitamente agli immobili pignorati;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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