Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26115 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17716-2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.N. RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ORLANDO NAVARRA giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITA’ SANITARIA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale dott.

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53,

presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO VAIRA giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2468/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato COSTANZA ACCIAI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 27.12.2013 la Corte d’appello di Torino condannò la Unità Sanitaria Locale della (OMISSIS) al pagamento in favore di P.S. della somma di Euro 116.000, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del proprio fratello P.G., ascritta a responsabilità della USL.

2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.S., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito la Azienda USL (OMISSIS).

3. Con istanza ritualmente depositata, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata ritualmente accettata dalla intimata con atto datato 12.10.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi istanze in tal senso delle parti.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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