Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26115 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. SILVANI 108, presso lo studio dell’avvocato LIBERATI

ALBERTO, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, AGENZIA

DELLE ENTRATE DI BRESCIA;

– intimate –

avverso il provvedimento n. 2867/2005 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.L’avv. R.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata il 28.1.2009 dal Presidente del Tribunale di Brescia, in sede di volontaria giurisdizione, a seguito di ricorso avverso il provvedimento del giudice penale di liquidazione delle competenze del ricorrente, quale difensore in sede penale di H.M., ammesso al gratuito patrocinio. Il Presidente del tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso (per Euro 28,28).

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

2. Va premesso che in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore nominato in un procedimento penale ai sensi dell’art. 83 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, è proponibile, “ex” artt. 84 e 170 del citato T.U. D.P.R. n. 115 del 2002 (con le richiamate forme camerali di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29) opposizione dinanzi al Presidente dell’Ufficio giudiziario competente in sede penale, attesa l’incidentalità necessaria del relativo procedimento rispetto al processo penale, mentre contro l’ordinanza che definisce l’opposizione è proponibile ricorso per Cassazione in sede penale e nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale Cass. pen., Sez. Unite, 30/01/2007, n. 6816, Cass. civ. (Ord.), Sez. 2^, 08/02/2005, n. 2542 Cass. 12647/2002). Pertanto, qualora l’opposizione sia stata avanzata dinanzi al giudice civile, quest’ultimo deve rilevare d’ufficio l’improponibilità della domanda e, nel caso in cui egli non si sia regolato in tal senso (come verificatosi nella fattispecie, in cui il giudice civile adito ha accolto solo parzialmente le istanze di opposizione, decidendo, perciò, nel merito), il ricorso per cassazione va proposto avanti alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l’improponibilità della domanda, è tenuta a cassare senza rinvio (ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3) l’ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito.(Cass. civ., Sez. 3^, 28/02/2008, n. 5301).

3. Nella fattispecie, quindi, poichè l’opposizione è stata proposta al Presidente del tribunale, che l’ha trattata quale giudice civile della volontaria giurisdizione, e non quale giudice penale, tant’è che il ricorrente ha proposto ricorso, con le forme ed i termini del codice di procedura civile a questa Cassazione civile, l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio.” 4.11 Collegio non condivide la suddetta relazione, essendo modificata la giurisprudenza su cui essa si fonda. Infatti Cass. S. U., Sentenza n. 19161 del 03/09/2009 ha statuito che il procedimento di opposizione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., nonchè il vizio motivazionale in relazione alle dette norme.

Il motivo si concludeva con il seguente quesito “vero che ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, vi è violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ed D.M. n. 127 del 2004, art. 1 comma 1, in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., allorquando il giudice non specifichi in maniera analitica quali siano le voci delle tariffa professionale penale che siano state considerate o meno nel provvedimento di liquidazione dell’attività professionale svolta dall’avvocato si persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, allorquando valuti l’opportunità o meno del difensore di svolgere una determinata attività professionale intervenendo di fatto nelle scelte difensive adottate, e non limitandosi a valutare se l’attività per cui si chiede il compenso sia stata effettivamente svolta dal difensore ed infine quando il giudice nel decurtare le voci relative all’attività professionale effettivamente svolta non motivi adeguatamente in ordine all’asserita semplicità di un determinato procedimento penale?”. Il ricorrente ripeteva lo stesso motivo in relazione al preteso vizio motivazionale.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e degli artt. 91 e segg. c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., nonchè il vizio motivazionale in relazione alla violazione delle dette norme.

Il motivo si concludeva con il seguente quesito.

“Vero che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e artt. 91 e segg. c.p.c., in relazione all’art. 24, comma 2, e art. 27 Cost., qualora il giudicante nell’accogliere anche solo parzialmente il ricorso promosso verso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non riconosca e non liquidi le spese di procedimento?” “Vero che ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, vi è omessa e/o insufficiente motivazione allorquando il giudice non specifichi in maniera analitica le motivazioni che hanno portato a non riconoscere e a non pronunciarsi sul pagamento delle spese del giudizio nonostante l’accoglimento dell’opposizione?”.

6. Ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stato il provvedimento impugnato pubblicato anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti – come nella fattispecie – di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione al caso concreto della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice “a quo” e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. civ., Sez. Unite, 14/01/2009, n. 565).

Egualmente è generico ed astratto – in relazione ai pretesi vizi motivazionali – il momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti in relazione al caso concreto(Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

7. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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