Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26114 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 27/09/2021), n.26114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 8947 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

B.G., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi, in

virtù di distinte procure allegate al ricorso, dagli avvocati Anton

Giulio Lana, (C.F.: LNANNG61R05D612O), Ennio Luponio (C.F.:

LPNNNE41D30A783Z) e Mario Melillo (C.F.: MLLMTA65E11H501Z);

– ricorrenti –

Nei confronti di:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato, (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18727/2017,

depositata in data 4 ottobre 2017 (e notificata in data 19 gennaio

2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

24 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.B.V., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali presso la Banca d’Italia – Tesoreria Centrale dello Stato, per un importo pari a Euro 4.417.362,90, oltre accessori.

Il Ministero ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già integralmente estinto la propria obbligazione, ad eccezione di un minimo residuo per interessi non conteggiati nelle more dell’emissione del mandato di pagamento (pari a circa Euro 14.331,00), peraltro non contestato.

L’esecuzione è stata sospesa, ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e l’opposizione all’esecuzione è stata accolta all’esito del giudizio di merito a cognizione piena, con la dichiarazione del diritto del L.B. di procedere ad esecuzione forzata nei soli limiti di Euro 14.331,58, a titolo di accessori sulla sorta capitale, e di Euro 3.060,00, a titolo di rimborso spese generali.

L’amministrazione debitrice ha proceduto all’integrale pagamento di detto residuo già nel 2010, dopo la sentenza di primo grado sull’opposizione (sentenza che è stata confermata in appello, nel 2014, ed è poi passata in giudicato, all’esito degli ulteriori gradi di giudizio, nel 2016).

A seguito della sentenza di secondo grado sull’opposizione (di conferma di quella di primo grado), nel gennaio 2014 il Ministero debitore ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, avendo integralmente soddisfatto il credito per cui sussisteva il diritto dell’unico creditore di procedere ad esecuzione forzata. Poco prima dell’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione per sentire le parti in ordine a tale richiesta, tra marzo ed aprile 2014, sono intervenuti nel processo esecutivo i ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di altri titoli esecutivi. Il Ministero ha contestato l’ammissibilità di tali interventi, proponendo opposizione avverso gli stessi; il giudice dell’esecuzione, disattesa l’istanza di sospensione dell’opponente, ha provveduto all’assegnazione degli importi pignorati, per oltre Euro 6.000.000,00, in favore dei soli creditori intervenuti (avendo il procedente riconosciuto di essere già stato integralmente soddisfatto).

Il Ministero ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

I creditori intervenuti indicati in epigrafe ricorrono avverso tale sentenza, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

La trattazione ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio.

Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nell’ambito di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi – infatti, non ha partecipato, nell’unico grado di merito, il terzo pignorato, e cioè la Banca d’Italia Tesoreria Centrale dello Stato, che non è stata del resto evocata dai ricorrenti neanche nel presente giudizio di legittimità (e ciò benché il Ministero controricorrente risulti averle notificato il proprio controricorso).

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e segg., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”, superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che “e’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, che al momento non risulta ancora massimata).

A tale principio di diritto va data piena continuità.

Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rimessione al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo e unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA