Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26114 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26114 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18418-2011 proposto da:
CRUCIANI NELLO CRCMLL37S08H501Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo
studio dell’avvocato MELIAMBRO SILVANA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FRIGOCARNI SRL 00061090569 in persona dell’amministratore
unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,
presso lo studio dell’avvocato PAPARAZZO ETTORE, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4496/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 14.5.2010, depositata il 15/07/2010;

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Data pubblicazione: 21/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2011 n. 18418 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

r.g. n. 18418/2011 Cruciani Nello c. Frigocarni srl
*. Oggetto: subordinazione.

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con sentenza del 14.5.2010 la Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di Nello Cruciani volta ad ottenere il riconoscimento

dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società Frigocarni srl
per il periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2001 con mansioni di ripulitura e taglio della carne
presso i supermercati del gruppo Panorama, dove veniva inviato per conto della società. A tali
conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che non fosse stato dimostrato lo stabile
inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale della Frigocarni, con la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l’obbligo di osservare
un determinato orario di lavoro, la necessità di giustificare le assenze e chiedere permessi per
assentarsi. La sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e organizzativo del datore di
lavoro non poteva ravvisarsi nelle sole indicazioni ricevute dalla Frigocarni circa i supermercati presso i quali doveva essere resa la prestazione lavorativa. Quanto all’orario di lavoro ed
ai relativi compensi, era emersa dall’istruttoria una estrema variabilità sia dell’uno che degli
altri, variabilità che non poteva apprezzarsi che come sostanziale variabilità dell’impegno lavorativo, da ritenere incompatibile con uno stabile inserimento nell’organizzazione aziendale.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Nello Cruciani affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso al Frigocarni srl.
3. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2094 e segg. c.c. e 409 n. I
c.p.c., nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui è stato negato il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
4. Il ricorso va qualificato come inammissibile o manifestamente infondato, essendosi il ricorrente limitato a formulare una serie di critiche che – anche per quanto riguarda le denunciate violazioni di norme di diritto – si risolvono sostanzialmente nella contestazione diretta della
valutazione delle prove fatta dalla Corte d’appello, ovvero in una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dal giudice di merito, inidonea a radicare un deducibile vizio di legittimità di quest’ultima; dovendo ricordarsi, al riguardo, che, come è stato più
volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di
1

- controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Ciò comporta che il controllo sulla motivazione
non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata debba giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice
di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da risultare sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre,

dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale
vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte
(cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n.
16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007,
Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n.
17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n.
7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95). E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, come questa Corte ha pure ripetutamente affermato, in tema di
prova spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee
a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare,
per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex
plurimis, Cass. n. 16499/2009).
5. Nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune o effettive contraddizioni logiche
nella motivazione che sorregge l’accertamento di fatto sul quale è fondata la decisione impugnata, si limita a prospettare – inammissibilmente – una diversa ricostruzione dei medesimi
fatti, proponendone un giudizio valutativo parimenti diverso; e tutto ciò a prescindere dalla
pur di per sé assorbente considerazione che nel ricorso non viene riportato il contenuto specifico dei documenti e delle deposizioni testimoniali che sarebbero state erroneamente o non
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- adeguatamente interpretate dal giudice di merito ai fini della qualificazione del rapporto (con
violazione, quindi, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in forza del
quale il ricorrente che deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata
per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere di specificare,
trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del
carattere decisivo delle stesse: cfr. ex plurimis Cass. n. 4205/2010, Cass. n. 3507/2010).
5. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di

o manifestamente infondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e che, pertanto, il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza:

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile, e dichiarato inammissibile

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