Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26114 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7693-2014 proposto da:

F.G.C., F.M., FA.GA.CA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO LUCIANO DUCHI, FRANCESCO

CAVALLARO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASA CURA CITTA’ MILANO SPA, ora CASA DI CURA LA MADONNINA SPA, in

persona del legale rappresentante prof. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITTORIO GELPI, STEFANO DALLE DONNE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.L., G.F.;

– intimati –

nonchè da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S.

GIOVANNI IN LATERANO 26, presso lo studio dell’avvocato CATERINA DI

MARZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO RAMPINO giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CASA CURA CITTA’ MILANO SPA ora CASA DI CURA LA MADONNINA SPA, in

persona del legale rappresentante prof. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITTORIO GELPI, STEFANO DALLE DONNE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

F.G.C., FA.GA.CA., F.M.,

G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4033/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FABRIZIO PAOLETTI;

udito l’Avvocato CATERINA DI MARZIO;

udito l’Avvocato FABRIZIO BADO’ per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002 G.M.P. perse la vita a causa delle complicanze insorte all’esito d’un intervento chirurgico.

Nel 2004 il coniuge ( F.M.) ed i figli della vittima ( F.G.C. e Fa.Ga.Ca.), assumendo che la morte di G.M.P. fosse ascrivibile a colpa dei sanitari, convennero dinanzi al Tribunale di Milano i medici C.L., B.M. e G.F., nonchè la società gestrice della clinica nella quale venne eseguito l’intervento (Casa di cura Città di Milano, ora “La Madonnina” s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno rispettivamente patito.

2. Il Tribunale di Milano accolse la domanda con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 2.10.2008, ma nei soli confronti di C.L. e della Casa di cura.

3. Sopravvenuta la rinuncia alla sentenza, l’ordinanza venne appellata dagli attori, i quali si dolsero della sottostima del danno e della esclusione della responsabilità degli altri medici convenuti.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 8.11.2013 n. 4033, accolse parzialmente il gravame, estendendo la pronuncia di responsabilità anche a carico di G.F., e liquidando ex novo il danno.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione:

– in via principale da F.M., F.G.C. e Fa.Ga.Ca., con ricorso fondato su due motivi;

– in via incidentale da C.L., con ricorso fondato su un motivo.

La società “La Madonnina s.p.a.” si è difesa con due controricorsi: l’uno inteso a contrastare il ricorso principale, l’altro a contrastare quello incidentale.

Tanto i ricorrenti principali, quanto la ricorrente incidentale, hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano sia il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Il motivo contiene due censure, che saranno di seguito riassunte non con l’ordine con cui sono formulate, ma con l’ordine logico di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2.

1.2. Con una prima censura (esposta nel ricorso per seconda) i ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c..

Deducono che G.M.P. era socia di una società in nome collettivo, costituita col marito, la quale gestiva la farmacia di famiglia, e dalla quale essa ritraeva i suoi redditi. Soggiungono che la Corte d’appello, chiamata a liquidare i danni che i familiari della vittima asserivano di avere patito in conseguenza della sua morte, rigettò quella domanda sul presupposto che non vi fosse prova d’una riduzione “del fatturato dell’azienda”.

Concludono pertanto sostenendo che la Corte d’appello ha pronunciato su una domanda mai proposta, giacchè gli attori avevano domandato il risarcimento non già del danno patito dalla società di cui G.M.P. era socia (che non era stato nemmeno allegato), ma del danno da essi patito in conseguenza della perdita dei proventi che la vittima destinava a pro dei familiari.

1.2.1. Sebbene i ricorrenti abbiano formalmente invocato, nell’epigrafe del motivo in esame, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (violazione di legge), nell’illustrazione del motivo hanno poi censurato un tipico error in procedendo (omessa pronuncia), di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Questo errore tuttavia non nuoce ai ricorrenti: infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il ricorso non possa per questa sola ragione dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013): come appunto nel caso di specie.

1.2.2. Nel merito, la censura qui in esame è infondata.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda od eccezione ricorre non già per il solo fatto che il giudice abbia trascurato di prendere in esame uno o più argomenti difensivi delle parti, ma solo quando una delle questioni da esse prospettata sia rimasta completamente irrisolta.

Nel caso di specie, invece, la Corte d’appello ha preso in esame la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dai familiari della vittima alle pp. 12-13 della sentenza, escludendo la sussistenza d’un “nesso causale tra l’evento lesivo e il danno patrimoniale lamentato dagli appellanti” (così la sentenza impugnata, p. 12, ultimo rigo).

Non è dunque sussistente il vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.3. Con la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha rigettato la loro domanda di risarcimento del danno patrimoniale senza prendere in esame un “fatto decisivo”.

Il “fatto decisivo” trascurato dalla Corte d’appello sarebbe consistito nella circostanza che, dopo la morte di G.M.P., la società commerciale di cui era socia dovette assumere due persone, affrontando così maggiori costi gestionali che, di necessità, ridussero il reddito dei soci, ivi compreso quello di G.M.P..

1.3.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello di Milano ha escluso esservi la prova che la morte di G.M.P. abbia causato un danno patrimoniale ai suoi familiari. L’ha fatto sostenendo che i danneggiati non avevano dimostrato che la società di cui la vittima era socia, dopo la morte di quest’ultima, avesse visto ridursi i ricavi od aumentare i costi. Ha soggiunto che tale prova mancava perchè gli attori non avevano prodotto “documentazione contabile” dimostrativa di minori ricavi o maggiori costi.

La Corte d’appello, tuttavia, non fa cenno alle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell’istruttoria, trascritte a pag. 5 del ricorso, dalle quali era emerso che, dopo la morte di G.M.P., la società “Farmacia Sant’Antonio di G.M.P. s.n.c.” assunse due persone.

L’assunzione di un lavoratore dipendente affinchè svolga il lavoro in precedenza svolto da persona deceduta, facendo aumentare i costi aziendali, presuntivamente (ex art. 2727 c.c.) comporta una riduzione degli utili: e la riduzione degli utili distribuiti ai soci costituiva, nel nostro caso, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria formulata dagli attori, sull’ovvio presupposto che la contrazione degli utili della “Farmacia Sant’Antonio” avrebbe comportato la riduzione del reddito di coloro ai quali quegli utili venivano distribuiti.

Nè può ritenersi che il fatto “aumento dei costi”, emerso dalla suddetta prova testimoniale, sia stato esaminato ed implicitamente ritenuto irrilevante od inattendibile dalla Corte d’appello: un giudizio implicito di inattendibilità della prova od irrilevanza del fatto da essa emerso dovrebbe infatti potersi pur sempre ricavare a contrario dalle motivazioni poste a fondamento della decisione, mentre nel nostro caso la Corte d’appello non ha compiuto alcuna affermazione incompatibile col contenuto delle prove testimoniali, ma si è limitata a dire che non disponeva di “riscontri documentali” dell’esistenza del danno. Affermazione, quest’ultima che lungi dallo spiegare il silenzio della Corte circa la prova testimoniale, lo aggrava: ed infatti proprio perchè mancavano riscontri documentali il giudice di merito avrebbe dovuto farsi carico di valutare il contenuto e l’attendibilità della prova testimoniale.

1.4. La sentenza va dunque, su questo punto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale prenderà in esame il fatto controverso costituito dall’assunzione di due dipendenti da parte della “Farmacia Sant’Antonio” s.n.c. e, previa valutazione della attendibilità e rilevanza delle prove testimoniali al riguardo raccolte, accerterà ex novo se sussista o meno un danno patrimoniale risarcibile.

Nel compiere la relativa valutazione la Corte d’appello terrà altresì conto dei generali principi in tema di compensatio lucri cum damno, e dunque della circostanza che la società “Farmacia Sant’Antonio” era composta da due soli soci legati da vincolo di coniugio, e che di conseguenza la scomparsa dell’uno ha necessariamente determinato l’incremento dei redditi del secondo.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.; art. 115 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Ad onta della sua intitolazione formale, nella illustrazione del motivo i ricorrenti espongono le ragioni per le quali sarebbe stato possibile alla Corte d’appello liquidare il danno patrimoniale da essi richiesto, ed i criteri di liquidazione.

2.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Il motivo (unico) del ricorso incidentale.

3.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale C.L. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2055 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha individuato tre corresponsabili dei danni lamentati dagli attori: la Casa di cura, G.F. e la stessa C.L., ed ha attribuito loro colpe paritarie. Nondimeno, nell’accogliere la domanda di regresso formulata dalla Casa di cura, la Corte d’appello ha condannato C.L. a rifondere alla Casa di cura il 50% delle somme da quest’ultima pagate ai danneggiati.

3.2. Il motivo è manifestamente fondato.

Una volta ripartita la responsabilità tra i coobbligati nella misura del 33% ciascuno, il regresso ex art. 1299 c.c. non poteva che essere accolto nella stessa misura.

Anche sotto questo aspetto la sentenza andrà pertanto cassata con rinvio, affinchè ridetermini la corretta misura del regresso.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo del ricorso principale;

(-) accoglie il motivo unico del ricorso incidentale;

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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