Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26113 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4288/14 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Società Servizi Riabilitativi s.p.a., in persona del legale rapp.te

p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Todaro e Salvatore

Catania, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in

Messina, Via T. Capra is. 301/bis, in virtù di mandato in margine

al ricorso, domicilio in Roma, P.zza Cavour presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione.

– controricorrente –

avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Sicilia n.

246/27/2013 depositata il 25/10/2013, non notificata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento, per l’anno 2004, emesso nei confronti della società Servizi Riabilitativi s.p.a., esercente attività di prestazione di servizi di riabilitazione domiciliare ed ambulatoriale, l’Agenzia delle entrate, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati ed alcuni costi ritenuti non deducibili perchè non inerenti o non di competenza, rettificava il reddito imponibile Irpef e determinava una maggiore imponibile Iva e maggiore Irap.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo contestando l’indeducibilità dei costi e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’avviso.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.

2. La società contribuente impugnava tale decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia chiedendo l’integrale riforma della sentenza di prime cure.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello ritenendo che la sentenza di primo grado non aveva soddisfatto i parametri di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, ed aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.. I secondi giudici, dunque, pronunciandosi nel merito, dopo l’esame delle contestazioni della società ricorrente e dopo aver affermato che i rilievi dell’Ufficio erano privi di fondamento, hanno ritenuto che la società contribuente non era incorsa nelle violazioni contestate con l’avviso che, di conseguenza, annullava integralmente.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (t.u.i.r.) e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione. Assume che il giudice di appello ha travalicato i limiti delle eccezioni delle parti nella misura in cui ha deciso su “alcuni costi indeducibili il cui recupero a tassazione non era stato contestato dalla società contribuente”.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la decisione impugnata, laddove ha accolto l’appello principale del contribuente avverso la sentenza di primo grado, debba ritenersi viziata da motivazione apparente, inidonea, anche in presenza di espressioni contraddittorie, a consentire il controllo sul percorso logico-giuridico attraverso il quale il giudice tributario d’appello è pervenuto alla propria decisione.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha accolto il gravame del contribuente ritenendo che i primi giudici, venendo meno all’obbligo di motivazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, avessero del tutto omesso di motivare le ragioni del loro convincimento, così che, sostituendosi ai primi giudici, la Commissione tributaria regionale ha esaminato le contestazioni effettuate dal ricorrente sui rilievi dell’ufficio, non affrontati in primo grado, “pur in assenza di appello incidentale dell’Ufficio” (v. sentenza pag. 3, secondo cpv.). La Commissione tributaria regionale ha svolto, dunque, la dovuta verifica di merito sulla base delle risultanze contabili e degli altri atti di causa (convenzioni) ed è così giunta ad accogliere il ricorso ed ad annullare l’avviso di accertamento, evidenziando come, rispetto alle risultanze documentali, non fosse necessaria “un’analisi voce per voce” delle contestazioni del contribuente come dettagliate nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello e come fossero “privi di fondamento” i rilievi effettuati dall’Ufficio (v. sentenza pag. 3, ultimo cpv.).

Il percorso argomentativo seguito dai secondi giudici, consente di escludere il vizio di ultrapetizione denunciato con il primo motivo di ricorso.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito idonea ad integrare una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda – intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto – e, in genere, su ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, 27/11/2017, n. 28308, in senso conf. 16/05/2012, n. 7653; 29/09/2017, n. 22799).

Nella specie, in disparte la considerazione che l’indicazione, contenuta in ricorso, delle voci di recupero che non sarebbero state contestate dal contribuente (v. pag. 5 e ss. del ricorso) risulta essere contestazione generica non avendo l’Amministrazione finanziaria posto in grado questa Corte di rilevare la decisività di detto vizio, non risulta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto i secondi giudici hanno ritenuto infondati tutti i rilievi formulati dall’Ufficio, rilevando che dall’esame della documentazione contabile prodotta in atti e da quanto stabilito nelle convenzioni, la società contribuente aveva operato nel rispetto del t.u.i.r., art. 109, con specifico riguardo all’inerenza ed alla competenza dei ricavi, delle spese e degli ulteriori componenti del reddito (v. sentenza pag. 3 ult. cpv.).

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito che ricorre la nullità della sentenza per motivazione apparente, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. S.U. 03/11/2016, n. 22232; si vedano anche Cass. S.U. 22/09/2014, n. 19881; Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053).

E’ stato, altresì, evidenziato che “ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale d’ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa” (v. Cass. Sez. 5, 23/01/2006, n. 1236; Sez. 6-5, 29/07/2016, n. 15694, richiamate, ex plurimis, da Sez. 5, 20/12/2018, n. 32980).

4. Nella fattispecie in esame, la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio ritenendo che “(…) la società ha operato nel rispetto delle norme previste dal T.U.I.R. n. 917 del 1986, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di “inerenza” e di “competenza” applicando ove ne ricorrevano i presupposti la norma (art. 109) secondo cui i ricavi le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni “.

5. Alla luce dei principi innanzi richiamati, la motivazione della sentenza impugnata, come sopra riportata, risulta gravemente insufficiente per aver omesso la valutazione di elementi di fatto decisivi per il giudizio – anche rispetto alle regole di riparto dell’onere probatorio – come individuati dalla ricorrente nei giudizi di merito nonchè in seno al giudizio di impugnazione.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo (secondo) accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia motivando compiutamente le ragioni della decisione.

Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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