Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26113 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PENNE (OMISSIS) in persona del Vice-Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso

lo studio dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delibera di G.M. e giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/09/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 19.6.08,

depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 145/09/08, la CTR dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto da G.P. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato disatteso il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Penne ai fini ICI per gli anni 2001, 2002 e 2003. La CTR riteneva, invero, sussistente la dedotta illegittimità degli atti impositivi, poichè emessi senza che fosse stata allegata la delibera di Giunta Municipale con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett g), erano stati stabiliti i valori venali dei terreni in base ai quali l’ente aveva calcolato l’imposta non versata dalla contribuente.

Avverso la sentenza n. 145/09/08 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Penne articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura si palesa manifestamente fondata. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo d’allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come si evince altresì dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Di contro, gli atti generali e quelli a contenuto normativo anche secondario, come le delibere del consiglio o della giunta comunale sono comunque soggetti a pubblicità legale, sicchè la loro conoscibilità è presunta (Cass. 5755/05, 25371/08). Ne discende che deve ritenersi erronea, a parere del relatore, la decisione di appello, laddove ha fondato la ritenuta illegittimità degli atti impositivi sulla mancata allegazione della delibera di giunta che ha stabilito il valore venale del terreno, sulla base del quale è stata calcolata, nella specie, l’imposta dovuta dalla ricorrente.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

rilevato che, con del 2.11.11, l’ente ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che venga pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali, e la controparte non si è costituita;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

Dichiara l’estinzione del giudizio, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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