Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26112 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 27/09/2021), n.26112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19553/2018 proposto da:

Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio

dell’avvocato Corbyons Giovanni, che lo rappresenta e difende,

unitamente agli avvocati Carrabba Stefano, Furia Ettore, e Puliga

Marcello;

– ricorrente –

contro

Eptaconsult S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Banco di S.

Spirito, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Fazi Lucia, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Benedetto Antonio;

– controricorrente –

e contro

De.Pe.Ti. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Carso, n. 67, presso lo

studio dell’avvocato Tagliaferro Chiara, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Ludetti Francesca, Marsigli Paolo,

e Sturlese Giordano, controricorrente avverso la sentenza n.

248/2018 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con

eventuale correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384

c.p.c.;

udito l’Avvocato Marcello Puliga, per il ricorrente, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, e l’avvocato Chiara Tagliaferro,

anche in sostituzione dell’avvocato Giordano Sturlese, per la

De.Pe.Ti. S.r.l. e l’avocato Antonio Benedetto, per la Eptaconsult

S.c. a r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Il Comune della Spezia, nel 1994, affidò alla De.Pe.Ti. s.r.l. la gestione di un sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, in attesa dell’adozione del piano regionale in materia. Il sito di stoccaggio venne individuato nell’area del (OMISSIS) della quale la De.Pe.Ti. s.r.l. era proprietaria e il disciplinare adottato prevedeva che fosse corrisposto il compenso di novanta lire per ogni kilogrammo di rifiuto conferito. L’utilizzo dell’impianto si protrasse fino al 1997, quando si resero disponibili modalità ordinarie di smaltimento dei rifiuti. Il sindaco del Comune della Spezia affidò alla De.Pe.Ti. S.r.l. il compito di custodire l’area riconoscendole un canone mensile forfetario di venti milioni di lire. A seguito del mancato pagamento dei canoni di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 1999 la De.Pe.Ti. S.r.l. chiese e ottenne, dal Tribunale della Spezia, decreto ingiuntivo per trentaquattro milioni di Lire e lo notificò il 20/04/2000. Il Comune propose opposizione deducendo che la De.Pe.Ti. s.r.l. aveva gestito, nel sito che avrebbe dovuto custodire, una discarica abusiva di rifiuti, inerti e pericolosi, e chiese, in via riconvenzionale, il risarcimento del maggior danno subito.

2) Nel corso della causa di opposizione al monitorio, al Comune della Spezia venne notificato (in data 03/07/2000) atto di pignoramento presso terzi da parte della Eptaconsult s.c. a r.l., per crediti nei confronti della De.Pe.Ti. s.r.l., di oltre centosedici milioni di lire (precisamente Lire 116.539.074), portati da decreto ingiuntivo, e a seguito di dichiarazione negativa della dirigente delegata dal Comune, la Eptaconsult s.c. a r.l. promosse il relativo giudizio di accertamento.

3) I due giudizi, quello di opposizione al decreto ingiuntivo, promosso dal Comune verso la De.Pe.Ti. s.r.l., e quello di accertamento dell’obbligo del terzo promosso dalla Eptaconsult S.c. a r.l., vennero riuniti dinanzi ad un unico giudice del Tribunale della Spezia.

4) All’esito dell’istruttoria e dopo avere adottato un provvedimento di rimessione in termini, il Tribunale della Spezia accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo e dichiarò che alla data del pignoramento non sussistevano crediti della De.Pe.Ti. s.r.l. nei confronti del Comune della Spezia.

5) La sentenza venne appellata dalla Eptaconsult s.c. a r.l..

Nella fase di appello si costituì il solo Comune della Spezia.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 348 del 13/02/2018, ha accolto l’impugnazione della Eptaconsult s.c. a r.l. e ha dichiarato che al momento del pignoramento vi era un credito di De.Pe.Ti. s.r.l. nei confronti del Comune della Spezia per oltre Euro cinquecentomila.

6) Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, il Comune della Spezia e ha resistito Eptaconsult s.c. a r.l..

7) La causa era stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Il Comune della Spezia e la Eptaconsult S.c. a r.l. depositavano memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio della Sezione VI-3 ha, tuttavia, rilevato la non integrità del contraddittorio, in quanto non era stato notificato il ricorso alla De.Pe.Ti. s.r.l. e pertanto, con ordinanza n. 12844 del 20/06/2020, resa a seguito dell’adunanza del 03/10/2019, considerato che a seguito dell’integrazione del contraddittorio la causa presentava questione meritevole di trattazione in sede partecipata, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, previa notifica del ricorso alla De.Pe.Ti. S.r.l..

Questa si è costituita con controricorso, nel quale ha aderito integralmente alle prospettazioni dell’Eptaconsult s.r.l..

8) La De.Pe.Ti. S.r.l. e la Eptaconsult S.r.l. hanno depositato memorie per l’udienza di discussione.

All’udienza del 24/03/2021 il ricorso, previa discussione orale, che era stata ritualmente richiesta dai difensori, è stato trattenuto in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9) I motivi di ricorso prospettati dal Comune censurano come segue la sentenza d’appello.

9.1) Il primo mezzo deduce: violazione dell’art. 301 c.p.c. e del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 4, lett. b), recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”. Il motivo afferma che la Corte di Appello avrebbe omesso di dichiarare l’interruzione del giudizio a seguito della carenza di difensori del Comune, dovuta alla circostanza che gli avvocati dell’avvocatura comunale erano posti in quiescenza o erano cessati dall’incarico.

9.1.2) Il mezzo è inammissibile: la Corte di Appello afferma che l’avvocato Foria, difensore del Comune, era in ogni caso stato presente alle udienze sia in primo che in secondo grado e, pertanto, nessun evento interruttivo era stato dichiarato o si era verificato, in quanto il Comune aveva solo genericamente fatto riferimento alla circostanza dell’essere rimasto privo di propri legali, senza dichiarare alcun evento avente efficacia interruttiva, alla stregua degli artt. 299 c.p.c. e segg.. Deve, peraltro, rilevarsi che il riferimento, nel primo motivo, al R.D. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b), sulla professione forense, è del tutto incomprensibile, in relazione alla fattispecie concreta, in quanto la norma richiamata prevede l’esenzione degli avvocati di enti pubblici dal divieto di instaurazione di un rapporto d’impiego e la necessità che essi siano iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. Nel caso all’esame, tuttavia, l’applicabilità della norma non ha ragion d’essere, in quanto nessun riferimento ad essa risulta effettuato nella sentenza impugnata, né in ricorso è chiarita la ragione del riferimento ad essa.

10) Il secondo motivo afferma: violazione e falsa applicazione degli artt. 547 e 548 c.p.c. e dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 2697 c.c., omesso esame del preesistente inadempimento del debitore originario al pignoramento e alla richiesta di accertamento del credito; nullità della sentenza per grave contrasto tra capi diversi di motivazione e tra questa e il dispositivo.

11) Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché omesso esame.

12) I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Il tema che essi pongono è quello della deducibilità, nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, di cui all’art. 548 c.p.c., nella previgente formulazione, di controcrediti del terzo pignorato nei confronti del debitore al creditore pignorante, con conseguente legittimità dell’inadempimento nei confronti dell’inadempiente.

12.1) I due motivi presentano un’ipotetica consistenza in diritto, ma in fatto essi sono destituiti di fondamento e l’accertamento negativo della Corte di Appello, che aveva affrontato la tematica, come pure aveva rilevato il Collegio della Sez. VI-3 di questa Corte, non è adeguatamente inciso dalle censure.

12.2) La Corte territoriale ha rilevato che il Comune della Spezia aveva omesso di dimostrare quali fossero i propri crediti nei confronti della De.Pe.Ti. S.r.l. e che anzi vi era prova, desumibile dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalla relazione dell’ingegnere C., incaricato dalla società che aveva assunto la gestione del sito di stoccaggio dopo la De.Pe.Ti. S.r.l., che questa aveva eseguito opere per notevoli esborsi e, quindi, risultava creditrice nei confronti del Comune della Spezia per oltre Euro cinquecentomila e, conseguentemente la Corte di Appello ha accertato la sussistenza del debito e quindi l’obbligo del Comune.

12.3) I rilievi della difesa del Comune, relativi alle inadempienze della De.Pe.Ti. S.r.l., non sono adeguatamente documentati, anche per la carente attività difensiva nelle fasi di merito (quali: il mancato deposito del fascicolo e altre inadempienze difensive, peraltro rilevate dal giudice di appello che ha affermato esservi anche non contestazione specifica della relazione dell’ingegnere C. e sulla quale, anzi, nel merito erano state anche avanzate e valutate proposte transattive e, comunque, di definizione della controversia) nonostante la difesa del Comune fosse stata rimessa in termini dal giudice monocratico del Tribunale in primo grado, né vi è uno specifico richiamo agli atti del procedimento penale, instaurato nei confronti della De.Pe.Ti. S.r.l. e concluso con sentenza, dai quali poter desumere un inadempimento di questa, foriero di esborsi da parte del Comune della Spezia da opporre in controcredito (e, per vero, la Corte di Appello ha anche affermato che ai fini della prova del dedotto inadempimento della De.Pe.Ti. S.r.l. non poteva tenersi conto delle risultanze del processo penale, non essendo i relativi atti stati prodotti).

Tutti i riferimenti di cui al ricorso agli atti del procedimento penale – anche avuto riguardo a provvedimenti cautelari, quali il sequestro del sito – instaurato e concluso con condanna della De.Pe.Ti. S.r.l., sono privi di adeguata specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 3 e non consentono in alcun modo di corroborare il ragionamento censorio svolto dal Comune della Spezia nei confronti della sentenza d’appello.

In concreto, non si rileva alcuna entità certa dei controcrediti opposti in compensazione, né tantomeno che essi fossero esistenti in data anteriore al pignoramento e in tal senso può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 09624 del 19/04/2018 Rv. 648425 – 02): “Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato – che eccepisca l’estinzione di detto credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, verso l’esecutato – deve provare il fatto estintivo dedotto” e (Cass. n. 06760 del 21/03/2014 Rv. 630199 – 01): “In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma “iure proprio” e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore”.

12.4) In ogni caso mancherebbe idonea deduzione e prova, anche nelle fasi di merito, dell’avere il Comune della Spezia estinto il credito della De.Pe.Ti. S.r.l., potendosi solo ritenere che l’estinzione sia seguita alla dedotta compensazione con propri (del Comune) crediti (risarcitori, ma non ancora accertati e comunque liquidati), non idoneamente provati (v. Cass. n. 23324 del 18/11/2010 Rv. 615303 – 01): Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, a quest’ultimo spetta l’onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito supposta dal pignorante).

La Corte di Appello ha, inoltre, coerentemente richiamato la giurisprudenza in tema di (limiti del) giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. n. 06449 del 23/04/2003 Rv. 562417 01).

Il secondo e il terzo motivo sono, pertanto, infondati e var(rigettati.

13) Il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 192.

Il motivo afferma che la relazione dell’ingegnere C. non avrebbe alcuna efficacia certificatoria dei crediti, della De.Pe.Ti. s.r.l., perché non è stata resa nell’ambito di un contratto di appalto, al quale si riferisce il disposto normativo sopra richiamato.

13.1) Il mezzo è inammissibile perché non indica dove e quando la questione relativa alla valenza della perizia dell’ingegnere C. ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” è stata posta nelle fasi di merito. Il motivo è inoltre, poco articolato, in quanto sviluppato in una sola pagina al termine del ricorso. Peraltro, e in via conclusiva, deve rilevarsi come, la Corte di Appello non fa alcun riferimento alla relazione dell’ingegnere C. quale resa nell’ambito di un rapporto di appalto ma si limita a rilevare che essa era stata denominata “relazione di collaudo” e, quindi, la valuta quale mero atto tecnico ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999 (a conferma di ciò deve ribadirsi quanto scritto nell’esame congiunto del secondo e del terzo motivo: sulla base di detto elaborato erano state iniziate trattative tra il Comune della Spezia e la De.Pe.Ti S.r.l.).

14) Il ricorso e’, pertanto, infondato.

15) Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.

16) Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle due controparti.

17) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Comune, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna il Comune di La Spezia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, per ogni controparte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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