Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26112 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 07/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3986-2014 proposto da:

PASSO DEL PORDOI SRL, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico

Sig.ra D.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NOBILONI, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

e contro

FAROG DI C.G. SAS, in persona del socio accomandatario e

l.r.p.t. sig. C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5590/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NOBILONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2009 la società Passo del Pordoi s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la PdP”) propose opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 2, avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, pronunciata dal Tribunale di Roma su istanza della società Farog s.r.l. e nei confronti della società “Pordoi Residence s.r.l.”.

Il contratto del quale col ricorso per convalida di sfratto si era chiesta la risoluzione aveva ad oggetto vari appartamenti ricompresi nell’immobile sito in (OMISSIS).

3. A fondamento dell’opposizione la PdP dedusse che:

(-) gli immobili di via (OMISSIS) erano stati concessi in locazione dalla Farog alla Pordoi Residence;

(-) il contratto di locazione era stato ceduto dalla Pordoi Residence alla PdP (ovvero, in ogni caso, questa era divenuta “subconduttrice di fatto” dei suddetti immobili);

(-) con un accordo fraudolento ai danni della PdP, la Farog e la Pordoi Residence avevano concordato sia che la seconda si rendesse inadempiente al contratto di locazione stipulato con la prima, sia che trascurasse di opporsi all’intimazione di sfratto: e ciò al fine di consentire alla Farog di ottenere un titolo esecutivo per svincolarsi dalla locazione, nonostante la PdP avesse sempre pagato il canone.

4. Con sentenza 16.7.2010 n. 12261 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione di terzo.

La sentenza venne appellata dalla PdP, la quale col ricorso in appello chiese di produrre un documento a suo dire dimostrativo della collusione fraudolenta tra la Farog e la Pordoi Residence in danno della PdP. Sostenne che quel documento era venuto ad esistenza dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio primo grado, e poteva dunque legittimamente essere prodotto in grado di appello.

5. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 23.10.2013 n. 5590, rigettò il gravame.

Ritenne che il documento del quale la PdP aveva chiesto l’ammissione in grado di appello, pur se successivo alla notifica del ricorso introduttivo, era comunque di data anteriore alla chiusura del giudizio di primo grado, sicchè la PdP avrebbe dovuto produrlo in quel giudizio.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla PdP, con ricorso fondato su due motivi.

La Farog non ha notificato un controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” con procura al margine. Il difensore della Farog non ha tuttavia partecipato alla discussione, sicchè la società intimata deve ritenersi indefensa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che l’art. 437 c.p.c. non richiede affatto, quale condizione per produrre documenti nuovi in appello, l’impossibilità di produrli in primo grado.

Sostiene che nei giudizi soggetti al c.d. rito del lavoro la producibilità di documenti nuovi in appello è subordinata solo a due presupposti:

(a) l’indispensabilità;

(b) la loro formazione successiva al ricorso introduttivo.

Nel caso di specie ricorrevano tutte e due le suddette condizioni, sicchè la Corte d’appello, rifiutando l’ingresso al nuovo documento, ha:

-) violato l’art. 437 c.p.c., perchè ha ritenuto che tale norma preveda un onere di deposito già in primo grado del documento formato dopo la notifica del ricorso introduttivo;

-) trascurato, in ogni caso, di rilevare d’ufficio che il documento in questione era indispensabile ai fini del decidere.

1.2. Il motivo è infondato.

Per stabilire se la sentenza impugnata presenti effettivamente i vizi denunciati dalla ricorrente, vanno esaminate separatamente due questioni:

(a) se la parte appellante sia incorsa in decadenze istruttorie;

(b) se la Corte d’appello abbia correttamente rifiutato di ammettere la prova richiesta dall’appellante.

Le due questioni vanno tenute distinte perchè, se la parte appellante non fosse incorsa in decadenze di sorta, la sentenza sarebbe erronea di per sè, e diverrebbe superfluo stabilire se il giudice del gravame poteva o doveva ammettere la prova documentale.

1.3. Per quanto attiene la prima questione, deve escludersi che la PdP avesse il diritto di produrre, in grado di appello, il documento della cui mancata ammissione si duole: essa, infatti, era decaduta da tale facoltà. Nei giudizi soggetti al rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. la possibilità di produrre documenti in appello è vietata dall’art. 437 c.p.c., comma 2. Tale regola conosce due eccezioni:

(a) la prima, desumibile dal generale principio di cui all’art. 153 c.p.c., che anche in appello possano essere prodotte prove documentali, se la parte sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di produrli in primo grado: ad esempio, perchè trattasi di documenti di formazione successiva al maturare delle preclusioni;

(b) la seconda eccezione alla regola generale è prevista dall’art. 437 c.p.c., e consiste nella possibilità di ammettere, nel rito c.d. “del lavoro”, prove nuove in grado di appello, se ritenute “indispensabili” dal giudice.

1.4. Nel caso di specie deve escludersi, in primo luogo, che la PdP fosse incolpevolmente decaduta dal diritto di depositare in primo grado il documento di cui si discorre, e che quindi potesse produrlo in appello.

Il diritto della parte, che sia incolpevolmente decaduta dal diritto di produrre documenti, di essere rimessa in termini non può infatti essere esercitato quomodolibet, ma deve essere esercitato non appena la parte decaduta sia in grado di offrire quella prova documentale, che prima dello spirare delle preclusioni, non potè incolpevolmente produrre.

Questa regola, pur non espressamente declamata dal codice di procedura, si desume da due princìpi generali.

1.5. Il primo è il principio di “circolarità tra allegazioni, eccezioni e prove” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 8202 del 20/04/2005, Rv. 580935), in virtù del quale l’attore ha l’onere di allegare i fatti costitutivi della domanda, il convenuto non ha l’onere di contestare i fatti non allegati, e tanto all’uno quanto all’altro non è consentito domandare di provare fatti che, pur rilevanti ai fini del decidere, non sono stati tempestivamente allegati con gli atti introduttivi. Tale principio è volto a garantire la certezza, la celerità e l’economia dei giudizi.

Il secondo principio generale è quello di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost.: principio che impone all’interprete, dinanzi a norme processuali potenzialmente ambigue, di preferire l’interpretazione che favorisca la concentrazione, piuttosto che la dilatazione, dei tempi del processo.

Da tali principi discende che mentre è possibile produrre in appello, ex art. 437 c.p.c., i documenti formatisi dopo la chiusura della discussione in primo grado, altrettanto non è possibile fare se il documento si è formato dopo la notifica del ricorso introduttivo, ma prima della chiusura del primo grado di giudizio.

Se così non fosse si perverrebbe ad un esito irrazionale e contrastante con i principi di razionalità, concentrazione e celerità del giudizio: ovvero consentire che si possa celebrare un intero grado di giudizio, per pervenire ad una decisione fatalmente destinata ad essere travolta dall’appello, sol perchè uno dei litiganti, pur potendo depositare in primo grado un documento risolutore, abbia deciso di serbarlo in pectore, per produrlo in appello (così come già ritenuto da questa Corte con la sentenza Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012, Rv. 621802).

Deve dunque escludersi che la società PdP possa ritenersi “non decaduta” dal diritto di produrre in appello il documento della cui mancata ammissione si duole: essa ne era decaduta in quanto, avendo la possibilità di produrre il documento nel giudizio di primo grado, previa istanza di rimessione in termini, non lo fece.

2. Stabilito dunque che la PdP era incorsa in una decadenza istruttoria, resta da esaminare la censura con cui la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma, non ammettendo d’ufficio la suddetta prova documentale, avrebbe violato l’art. 437 c.p.c. nella parte in cui consente al giudice d’appello di ammettere le prove anche nuove, se ritenute “indispensabili” ai fini del decidere.

Tale censura è tuttavia inammissibile.

Nel rito del lavoro, l’acquisizione di nuovi documenti da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 13/03/2009, Rv. 607281), anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi in tal caso la motivazione ritenere implicita nel provvedimento di rigetto dell’istanza istruttoria (Sez. 3, Sentenza n. 209 del 09/01/2007, Rv. 594193).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare il “fatto decisivo”, costituito dal documento del quale invano chiese l’ammissione in grado di appello.

2.2. Il motivo è infondato.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non era chiamata a valutare il “fatto storico” rappresentato dalla invocata collusione tra il locatore e la società Pordoi Residence s.r.l. (già preso in esame dal giudice di primo grado); ma era stata investita soltanto della questione concernente l’esame d’una nuova, prova di quel fatto: siamo, dunque, al di fuori delle ipotesi di omesso esame d’un fatto decisivo, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Le spese.

3.1. La indefensio della società intimata esonera dal provvedere sulle spese.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Passo del Pordoi s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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