Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26111 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26111 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 29112-2011 proposto da:
ANTONUCCI ASSUNTA NTNSNT23T56D763J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo
studio dell’avvocato MIHELJ STEFANO (Studio Cassiani),
rappresentata e difesa dall’avvocato CIANCI BELLARMINO, giusta
procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in
persona del Dirigente con incarico di livello generale – Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 21/11/2013

FAVATA EMILIA e ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 139/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di L’Aquila accogliendo l’appello proposto dall’Inail
ha respinto la domanda di Assunta Antonucci di costituzione della
rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. 1124/1965 e di pagamento
dell’assegno funerario, riconosciutale invece dal Tribunale di Chieti.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Antonucci dolendosi
dell’erroneità della sentenza che uniformandosi alle conclusioni a cui
era pervenuto il consulente nominato in appello aveva ritenuto
insussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento della
prestazione.
L’Inail si è costituito ed ha eccepito l’inammissibilità o, comunque,
l’infondatezza del ricorso.
Tanto premesso si osserva che per costante giurisprudenza in materia
di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie relative
allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione della
sentenza, che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle
nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o
nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le
Ric. 2011 n. 29112 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

L’AQUILA del 10.2.2011, depositata 11 03/05/2011;

predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una
corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso
diagnostico non attinente a vizi del processo logico- formale, che si
traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del

n. 26558/11, n. 9988/2009 e n. 8654/2008).
Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si
concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si
sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente
errate, né – ancor meno – se ne indicano le fonti. Il ricorrente propone
una sua ricostruzione dei fatti, diversa da quella a cui ha aderito il
giudice che non presenta carenze o lacune decisive ai fini della
decisione.
Si lamenta, sotto il profilo dell’esclusione del nesso di causalità o
concausalità della mancata valutazione, operata invece dal primo ctu,
delle patologie che hanno concorso al decesso (in particolare la BPCO)
concausa dell’insufficienza renale acuta che ha determinato il decesso.
Ma, all’evidenza, è una ricostruzione dell’incidenza causale che
pretende dalla Corte una inammissibile rivisitazione dei fatti già
compiutamente esaminati in appello, che a questo giudice non è
consentita.
In definitiva il ricorrente non ha affatto chiarito quali specifiche
contraddizione emergano dalla relazione dell’ausiliare a cui il giudice si
è conformato ma si è limitato a proporre una diversa lettura dei fatti.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

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Ric. 2011 n. 29112 sez. ML – ud. 03-10-2013
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giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 4570/2013,

PQM
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 3 ottobre ’13

Il Presidente

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