Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26111 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4871-2015 proposto da:

ARLECCHINO DI G.R. & C SNC, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore sig.ra G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANTON GIULIO LANA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO FERRONI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore Sig.

D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA N.42, presso lo studio dell’avvocato MARA GIANNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ESPOSITO ZIELLO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1276/2013 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata

il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FRANCESCO ESPOSITO ZIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Arlecchino di G.R. & C. Snc ha proposto appello contro la sentenza del tribunale di Lucca, che aveva accolto la domanda del Comune di (OMISSIS) dichiarando la risoluzione del contratto di locazione, con la condanna della conduttrice al rilascio immediato del bene, respingendo la domanda riconvenzionale della società oggi ricorrente. L’appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., in quanto manifestamente infondato.

2. Contro la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione la Arlecchino di G.R. & C. Snc, affidandolo a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Arlecchino di G.R. & C. Snc, prima ancora che infondato, è inammissibile; “In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., sicchè la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.” (sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388). Nella specie, la ricorrente non ha riportato in modo specifico i motivi di appello, limitandosi ad affermare alla pagina 3 del ricorso che erano state riproposte le eccezioni di rito (litispendenza e-o sospensione necessaria del processo) e le questioni relative alla risoluzione del contratto ed al rigetto della domanda riconvenzionale, ma senza riportare i relativi motivi di appello e soprattutto le ragioni dell’impugnazione.

2. Neanche dal prosieguo dell’illustrazione del motivo si evince alcunchè che evidenzi che la questione prospettata con il motivo di ricorso fosse stata oggetto di esercizio del diritto di impugnazione con l’appello, nei termini proposti; in verità, tutte le considerazioni contenute nello svolgimento dei motivi fanno riferimento al “giudizio culminato nella sentenza qui impugnata”, che è – per la stessa espressa indicazione del ricorrente (cfr. pag. 5, primo capoverso) quella di primo grado. Dunque, non vi è alcuna indicazione che le argomentazioni riportate nei motivi di ricorso siano state sottoposte all’esame della Corte d’appello. L’indicazione e la correlata dimostrazione erano necessarie, in quanto è stato già affermato dalla Corte (ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014), il principio di diritto secondo cui l’impugnazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, è soggetta al controllo della Corte di cassazione sia sotto il profilo dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’appello a suo tempo esercitato, sia sotto quello dell’eventuale abbandono con lo stesso appello di questioni per difetto di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

3. In tali ordinanze (si vedano in particolare i paragrafi 3.2.-3.5. della relazione condivisa dal Collegio nell’ordinanza n. 8940) si spiegano ampiamente le ragioni per cui, nell’ambito del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, e comunque in funzione della ammissibilità dell’impugnazione, il ricorrente contro la sentenza di primo grado deve fornire l’indicazione che la questione posta con il motivo di ricorso per cassazione contro di essa era stata devoluta, e in quali termini, al giudice dell’appello dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 34-bis. Ciò, perchè con il ricorso contro la sentenza di primo grado non possono farsi valere motivi che propongano questioni rimaste oggetto di acquiescenza con l’appello avverso di essa.

4. L’onere del ricorrente contro la sentenza di primo grado di evidenziare che la questione proposta con il motivo di ricorso per cassazione era stata fatta valere con l’appello, inerendo all’attività di articolazione del motivo di ricorso e, dunque, alla “domanda” proposta alla Corte di cassazione non è, d’altro canto, che assolvibile dallo stesso ricorrente, non potendo pretendersi che la Corte ricerchi d’ufficio se esso sia stato assolto, attraverso l’integrale lettura dell’atto di appello, peraltro prodotto. In ogni caso, le questioni relative al primo ed al secondo motivo non risultano prese in considerazione dall’ordinanza di appello, nemmeno nella sua parte espositiva e tantomeno nelle note di udienza che contengono le eccezioni dell’appellante all’atto di costituzione di controparte; la Corte d’appello, invero, si è limitata a brevi considerazioni in ordine alla gravità dell’inadempimento, ragion per cui nemmeno dall’analisi dell’ordinanza di ammissibilità è possibile comprendere se le questioni oggetto del ricorso per cassazione erano state proposte ed in quali esatti termini.

5. Quanto al terzo motivo di ricorso, la situazione è parzialmente diversa perchè la Corte d’appello svolge alcune considerazioni in merito, così implicitamente confermando la presenza di uno specifico motivo di appello sul punto; il motivo, peraltro, pur individuando una violazione di legge, si sostanza in una inammissibile censura di merito sulla valutazione di gravità dell’inadempimento, che il giudice ha, invero, motivato adeguatamente.

6. I primi due motivi, in ogni caso, erano infondati, specie a fronte della motivazione adottata sul punto dal giudice di primo grado, rispetto alla quale non vengono evidenziate vere e proprie censure di legittimità, ma la semplice riproposizione di considerazioni di merito già oggetto di discussione in primo grado. La ricorrente invocava la litispendenza e la sospensione con riferimento ad altro giudizio iniziato dal Comune per precedenti inadempimenti/morosità, senza tener conto che diversi inadempimenti (i primi erano del 2008, gli ultimi sono del 2012) danno luogo a diverse azioni e quindi non c’è litispendenza, perchè i fatti presupposti sono diversi. Quanto alla sospensione, essa non era necessaria, perchè in caso di accoglimento del precedente giudizio i due giudicati non sarebbero mai stati in contrasto; piuttosto, il secondo avrebbe potuto diventare superfluo per la parte relativa alla risoluzione del contratto, già dichiarata per una data precedente (va oggi considerato, inoltre, che nell’altro giudizio la Arlecchino ha avuto ragione in appello, ma la Cassazione ha poi annullato con rinvio la decisione della Corte distrettuale).

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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