Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26111 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 01/03/2018, dep. 18/10/2018), n.26111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6609-2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35,

presso lo studio dell’avvocato ENZO PARINI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MOCENIGO 26, presso

lo studio dell’avvocato LORENZO MONACCHIA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1069/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2009, la (OMISSIS) Srl conveniva in giudizio l’Avvocato M.C. al fine di ottenere da questi la ripetizione di Euro 7.658,33, somma versata indebitamente in suo favore, in quanto eccedente il compenso pattuito con scrittura privata a chiusura dei rapporti professionali; parte attrice domandava altresì il risarcimento del danno corrispondente all’interesse passivo dovuto dall’attrice al proprio istituto bancario. La (OMISSIS) Srl assumeva che dalla scrittura privata non risultava che la stessa fosse tenuta a corrispondere in favore dell’erario le ritenute d’acconto del professionista. Il convenuto si costituiva eccependo che l’importo percepito fosse quello pattuito.

Con sentenza 13444/2011, il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea.

2. La (OMISSIS) Srl proponeva appello avverso la predetta pronuncia, eccependo l’erronea interpretazione dell’accordo intervenuto con l’Avvocato.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 1069, del 17 febbraio 2017, accoglieva il gravame, motivando la decisione sulla base dell’interpretazione letterale del verbo “stralciare”, impiegato nell’espressione ” a saldo e stralcio” indicata nella scrittura privata, da intendersi come “togliere da un insieme un elemento o una parte per eliminarli”.

3. M.C. propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, con due motivi illustrati da memoria. La curatela del fallimento di (OMISSIS) Srl resiste con controricorso.

3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione, errata e contraddittoria motivazione in merito alla interpretazione delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del 24.06.2008, ex artt. 2702 c.c. e ss e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte avrebbe errato nell’interpretazione dell’accordo, non essendovi prova che le parti avessero inteso detrarre dal compenso pattuito alcun importo a titolo di ritenuta d’acconto.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione, errata e contraddittoria motivazione ed errata valutazione delle prove documentali circa la natura delle pattuizioni contenute nella scrittura privata ex artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato l’espressione “a saldo e stralcio” contenuta nell’accordo, che stava semplicemente ad indicare il riconoscimento alla società della possibilità di dilazionare il pagamento di cui la stessa aveva fatto richiesta e non anche che l’Avvocato intendesse sottrarre dall’importo convenuto la ritenuta d’acconto, l’onere del cui pagamento grava per legge sul cliente. Secondo il ricorrente l’interpretazione della scrittura privata data dal giudice del merito appare inaccettabile, contraria al tenore letterale dell’accordo ivi contenuto e del tutto illogica ed immotivatà (cfr. 7 e ss. del ricorso).

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 perchè non solo non indica dove e quando è stata depositata la scrittura privata nelle fasi di merito, ma neppure la localizza in questo giudizio di legittimità.

Inoltre omette di riprodurne il contenuto per la parte che sorregge le censure e nemmeno lo riproduce indirettamente, indicando in quale parte dell’atto l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza.

Tutti tali oneri erano implicazione dell’onere di indicazione specifica di cui alla citata norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. n. 28547 del 2008, cui si aggiunga Cass., Sez. Un. n. 7161 del 2010, ex multis), che costituisce, com’è stato affermato, ripetute volte, il precipitato normativo del c.d principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (ex multis, Cass. n. 7455 del 2013).

Tanto basta ad evidenziare l’assoluta infondatezza delle doglianze della memoria.

Il Collegio osserva, inoltre, che, ferma l’assorbenza del rilievo di inammissibilità ed anche a voler superare l’improprio richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5 la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è dedotta del tutto al di fuori dei termini indicate) Cass. sez. un. n. 16598, che si pone sulla scia di Cass. n. 11892 del 2016.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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