Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26111 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Fallimento Asar Protezione di S.N., in persona del

legale rapp.te pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Molise n. 67/2007/04 depositata il 30/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Utite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Fallimento Asar Protezione di S. N. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 189/3/2004 che aveva accolto il ricorso del Fallimento avverso gli avvisi i rettifica n. (OMISSIS) per iva dal 1996 al 1999, nonchè gli avvisi di accertamento n. RD01002023, per Irpef 1996, n. (OMISSIS) Irpef 1997 e n. (OMISSIS) per Irpef 1998, con i quali era stato accertato a carico del contribuente un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, nonchè era stato induttivamente rideterminato il volume di affari ai fini Iva. La CTR riteneva sussistente il vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati dovendo necessariamente ogni provvedimento emesso dall’Amministrazione Finanziaria contenere una propria e specifica motivazione; il secondo giudice affermava inoltre la illegittimità e l’infondatezza dell’operato dell’Ufficio nella rideterminazione del reddito imponibile per la palese violazione delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74 comma 4. Nel merito la CTR rilevava che l’Ufficio aveva considerato le sole fatture emesse escludendo la contabilizzazione di quelle di acquisto benchè classificate e registrate . Il ricorso proposto si articola in sei motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione sulla fondatezza degli avvisi di accertamento mod. 7/770 per l’anno 1997 e 1998 fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe esaminato lo specifico motivo di appello a riguardo.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omesso esame dello specifico motivo di appello.

Inammissibile è la prima censura alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007) secondo la quale la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

Fondata è la seconda censura in quanto l’esame di tali avvisi di accertamento risulta del tutto omesso dalla CTR nonostante lo specifico motivo di impugnazione. Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione nella parte in cui ha ritento privi di motivazione gli atti di accertamento senza considerare se il PVC della GDF fosse stato portato a conoscenza del curatore. La censura è inammissibile sotto il profilo della carenza di autosufficienza in quanto la ricorrente non specifica se la circostanza dell’avvenuta comunicazione del PVC al Curatore abbia costituito motivo espresso di contestazione in sede di appello;

peraltro la censura appare formulata con riferimento l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche e non all’accertamento di un fatto (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008).

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere dichiarato illegittima la motivazione per relationem senza “la benchè minima illustrazione delle ragioni in fatto concrete e in diritto che la hanno condotta a tale decisione”.

La censura è infondata. Costituisce costante orientamento di questa Corte quello, secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001). Nel caso in esame non ricorrono tali presupposti in quanto, come sopra riferito, la CTR ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati dovendo necessariamente ogni provvedimento emesso dall’Amministrazione Finanziaria contenere una propria e specifica motivazione.

Con quinto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la CTR ha dichiarato la illegittimità dell’operato dell’Ufficio per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41.

Anche tale censura è fondata risultando la dichiarazione di illegittimità motivata con riferimento generico al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 41 ed al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 4, senza alcuna possibilità di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.

Con sesto motivo la ricorrente assume la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR afferma che i costi documentati nelle fatture di acquisto avrebbero dovuto essere esclusi dall’Ufficio dal calcolo dell’imponibile in quanto passibili di detrazione fiscale. L’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale sarebbe ostativa alla detrazione.

La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 6134 del 13/03/2009 (Rv. 607320) secondo cui, in tema di I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, e rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio, nel qual caso, però, a seguito dell’impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente “in parte qua” il suddetto accertamento. La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla CTR del Molise anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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