Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26110 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 27/09/2021), n.26110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19113/18 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata a Napoli, corso Umberto

I n. 106, difesa dall’avvocato Antonio Orlando, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato a Roma, via Montello, 20,

difeso dall’avvocato Alfonso Mandara, in virtù di procura speciale

apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

D.E.L.F. Debt Collection & Due Diligence s.r.l., quale

rappresentante volontaria di Zeus Finance s.r.l., elettivamente

domiciliato a Roma, v. Flaminia n. 441, difeso dall’avvocato

Gianluca Cicconetti, in virtù di procura speciale apposta in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 7.12.2017 n.

5057;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Credito Emiliano s.p.a. (il cui credito sarà in seguito ceduto alla Zeus Finance s.r.l.) nel 2005 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della propria debitrice C.G..

Pervenuto il processo esecutivo alla fase di aggiudicazione dell’immobile pignorato, C.G. il (OMISSIS) propose opposizione agli atti esecutivi avverso “il verbale di asta e di aggiudicazione” (così il ricorso per cassazione, p. 2), deducendo che il professionista incaricato della vendita, il notaio B.R.:

a) non aveva tenuto conto che l’immobile espropriato era stato conferito in un fondo patrimoniale;

b) non aveva notificato nei modi di legge l’avviso d’asta.

2. Rigettata l’istanza di sospensione ed introdotto il giudizio di merito, C.G. notificò l’atto introduttivo del giudizio anche al notaio B.R..

Il ricorso riferisce che il primo grado del presente giudizio si svolse anche nei confronti delle società Sidertrans e Italfondiario, ma non riferisce le rispettive qualità e la veste in cui vennero convenute in giudizio.

3. Con sentenza 21 aprile 2016 n. 5006 il Tribunale rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Napoli, adita dalla parte soccombente, con sentenza 7 dicembre 2017 n. 5057 dichiarò improcedibile l’appello, a causa della mancata comparizione dell’appellante sia alla prima che alla seconda udienza, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G. con ricorso fondato su cinque motivi.

Hanno resistito con controricorso B.R. (che ha depositato memoria) e la Zeus Finance s.r.l., rappresentata dalla DELF Debt Collection & Due Diligence s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i cinque motivi del proprio ricorso la ricorrente prospetta le seguenti censure:

-) erroneità del rigetto della domanda di condanna del notaio delegato (primo motivo);

-) mancata integrazione necessaria del contraddittorio (secondo motivo);

-) mancato rilievo di vari profili della nullità della costituzione in giudizio della società DELF (terzo motivo);

-) omessa pronuncia su una delle eccezioni sollevate dalla odierna ricorrente (quarto motivo);

-) illegittimità della regolazione delle spese (quinto motivo).

1.1. Nemmeno una delle statuizioni censurate con i suddetti motivi è contenuta nella sentenza d’appello.

Quest’ultima, infatti, come accennato ha dichiarato improcedibile l’appello a causa della mancata comparizione dell’appellante alle prime due udienze. Il ricorso va dichiarato dunque inammissibile per totale estraneità delle censure in esso illustrate rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

3. L’odierna ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione prescindendo del tutto dai contenuti della sentenza impugnata.

Si direbbe quasi che quella sentenza non sia stata nemmeno letta; se fosse stata letta, non sia stata compresa; se fosse stata compresa, i suoi pur chiari contenuti siano stati deliberatamente trascurati.

Dinanzi ad un ricorso di questo tipo, non possono darsi che due eventualità: o la ricorrente – e per lei il suo legale, del cui operato ovviamente la ricorrente risponde, nei confronti delle controparti processuali, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’inammissibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di proporre un ricorso votato all’insuccesso (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

Deve dunque concludersi che il ricorso oggetto del presente giudizio è stato proposto quanto meno con colpa grave, con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata d’ufficio, ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore delle controparti, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 7.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.G. alla rifusione in favore di B.R. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna C.G. alla rifusione in favore di Zeus Finance s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna C.G. ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore di B.R. della somma di Euro 7.000, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;

(-) condanna C.G. ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore di Zeus Finance s.r.l., come in epigrafe rappresentata, della somma di Euro 7.000, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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