Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26110 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7126/2014 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BENEDETTO CORONA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE TRIGILA giusta procura speciale a margine

del controricorso;

L.G.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GREGORIO LO PRESTI, ANTONINO DI MARIA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1774/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARCHI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2009, il tribunale di Catania, sezione di Mascalucia, pronunciandosi sulle opposizioni proposte da L.G.M. e da L.F., revocava il decreto ingiuntivo numero 227-04, emesso su richiesta ed a favore di L.C., condannando gli opponenti al pagamento in favore di quest’ultima della somma di Euro 4.103,10 e condannando L.C. alla restituzione del deposito cauzionale versato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione. Dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e compensava in parte le spese processuali. L.C. proponeva appello contro la sentenza di primo grado – per quanto di interesse nel presente procedimento – nella parte in cui ometteva di pronunciare sulla domanda di liquidazione del danno per mancato rilascio del bene, nella parte in cui non venivano riconosciute le spese giudiziali del procedimento pre-esecutivo (in particolare atto di precetto e spese notarili di costituzione e cancellazione dell’ipoteca) e nella parte in cui riteneva inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per le condizioni dell’immobile al momento del rilascio, in quanto domanda nuova.

2. L’appello veniva rigettato; quanto al primo punto (risarcimento per tardivo rilascio), perchè trattavasi di domanda nuova. Quanto alle spese della fase “esecutiva” perchè “..la conservazione di detti atti, pur anche nei limiti della somma ridotta, esclude ogni pronuncia sulle spese degli stessi, tenuto conto che… gli atti restano efficaci e che in caso di mancato inizio dell’espropriazione forzata e di inefficacia del precetto per decorso del termine, le spese di questo restano a carico dell’intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632 c.p.c.”. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento dei danni cagionati all’immobile, riteneva la stessa ammissibile, ma la rigettava comunque per mancanza di idonea prova.

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione L.C., affidandolo a tre motivi, articolati in plurime censure. Resistono con controricorso L.G.M. e L.M.D.. Ha depositato memoria L.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nonostante il lodevole tentativo di chiarezza mediante la predisposizione di un indice generale, si presenta tuttavia di difficile lettura. Con particolare riferimento alla parte dedicata ai motivi, si rileva innanzitutto la ripetitività degli stessi ed in particolare l’incomprensibile rapporto tra la sezione seconda e la sezione terza del titolo terzo. Sfugge a questa Corte la ragione per cui due censure così differenti quale il mancato riconoscimento dell’indennità per ritardato rilascio dell’appartamento e il denegato riconoscimento di una parte delle spese processuali siano stati accomunati sotto un unico motivo di ricorso. Va ricordato, allora, che è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).

2. In secondo luogo, si ricorda che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893), cosicchè non è più configurabile il vizio di motivazione, di modo che sono inammissibili tutte le censure, pur mascherate da violazione di legge, che in realtà attaccano il ragionamento logico che sostiene la sentenza impugnata.

3. La valutazione di novità della domanda di risarcimento danni per tardivo rilascio, costituisce in realtà una censura di merito relativamente ad una valutazione in fatto che la Corte d’appello ha condotto senza incorrere in alcuna violazione di legge, dando atto del proprio convincimento e corroborandolo con la citazione di numerosi precedenti giurisprudenziali; in ogni caso i la domanda è diversa e nuova rispetto a quella avanzata in primo grado, in quanto con l’appello viene richiesto il maggior danno conseguente ad un atto illecito, mentre in primo grado la L. aveva richiesto la maggiorazione del 20% per proroga legale, che era stata respinta.

4. Quanto alla questione relativa al mancato recupero di tutte le spese e competenze, il motivo è così confusionario che non consente a questa Corte di scrutinare la sentenza impugnata; non è chiaro, in particolare quali siano con precisione le spese che non sarebbero state riconosciute dal giudice di merito. Quanto alla richiesta di nuovo titolo esecutivo, la seconda domanda era chiaramente inammissibile, non essendo possibile ottenere la duplicazione del titolo, nemmeno parziale, per lo stesso credito.

5. Il secondo motivo di ricorso, pur rubricato quale violazione di legge ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo, contiene in realtà censure sulla motivazione della sentenza, come ben emerge dallo sviluppo del motivo, ad esempio laddove si parla di “illogicità di siffatte motivazioni” (pagina 33, ultimo capoverso), di “contraddittorietà nell’iter motivo” (pagina 35, primo capoverso). Peraltro, anche la censura di omesso esame di un fatto decisivo risulta prima di tutto sfornita di adeguato sviluppo e soprattutto totalmente infondata, dal momento che la Corte ha preso in esame la questione del danno, tanto che ha ritenuto di respingere la relativa domanda per mancanza di prova. Il motivo è, poi, inammissibile laddove non tiene conto della specifica motivazione sul punto, con particolare riferimento agli strumenti probatori a disposizione della parte, affermando che non è dato sapere quale sia lo strumento per provare il danno, laddove invece la Corte indica in modo specifico nell’accertamento tecnico preventivo la prova idonea a consentire una successiva valutazione dei danni, ove tempestivamente riscontrati.

6. Il terzo motivo, ancora una volta dedotto quale violazione di legge ed omesso esame circa un fatto controverso decisivo, contiene innanzitutto una censura di merito, relativa alla valutazione di soccombenza, che non può essere oggetto di ricorso per cassazione e che pertanto è inammissibile. Non è dato di comprendere, poi, se vi è un ulteriore motivo relativo alla incomprensibilità del dispositivo, laddove quantifica le spese a favore di controparte; in ogni caso, la censura (peraltro manifestamente infondata, essendo chiarissimo il contenuto del dispositivo, laddove attribuisce la somma, complessivamente determinata in Euro 1860, a favore di ciascuna delle parti appellate) è inammissibile, in quanto l’interpretazione del titolo è di competenza del Giudice dell’esecuzione.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integra/mente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 3.213,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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