Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26110 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18831-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 773/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 27/03/2017, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso della maggiore Irpef per gli anni dal 2008 al 2011, proposta da R.L., ex dipendente del porto di Genova, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che il trattamento previdenziale integrativo dovesse essere tassato nei limiti dell’87,50% della somma erogata – pur prendendo atto che il D.Lgs. n. 47 del 2000 ha eliminato (all’art. 10) ogni riferimento all’87,50% – e che per le prestazioni maturate ante 2001 la tassazione dovesse essere effettuata nella misura indicata dalla vecchia normativa (D.Lgs. n. 47 del 2000, ex art. 12).

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7 bis e art. 13, comma 8 della L. n. 335 del 1995, 11, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis(ora 52), comma 1 (applicabile ratione temporis), e del D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 10,12 e 19 affermando che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova, istituito presso l’Inps, non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50%.

2. Questa Corte ha affermato il principio, qui confermato, secondo cui “in tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13 conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili” (Cass. sent. n. 13982/16; vedi anche Cass. ord. n. 4583/18, n. 15884 del 2018; n. 14866/2018).

2.2. In relazione al mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante è dunque quello dell’erogazione del trattamento previdenziale assoggettato al prelievo fiscale, per cui risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: cfr Cass. ord. 15.5.2015 n. 9996; Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente, purchè l’erogazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2000.

3. Il ricorso dell’Agenzia deve pertanto essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 (precisamente negli anni dal 2008 al 2011), per le quali la C.T.R. ha erroneamente riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps; la sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese del giudizio di merito e per dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle dEuro71 giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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