Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26110 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5370/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

ELPIDIA 2000 SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Originale

e dall’avv. Marco Pizzutelli, elettivamente domiciliata in Roma, via

Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell’avv. Alessandro Silvestri.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 21, n. 220/21/13, pronunciata il 18/06/2013, depositata

il 10/07/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con un unico motivo, contro Elpidia 2000 Srl, che resiste con controricorso, illustrato con una memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso d’accertamento IRES, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2004, che recuperava a tassazione ricavi non dichiarati e costi indeducibili, ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato alcuni rilievi del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’avviso (rilievi nn. 1, 5, 7, 8), confermandone altri (rilievi nn. 4, 9), dovendosi qui precisare che la società aveva prestato acquiescenza sui rilievi nn. 2, 3 e 6;

2. la C.T.R. ha illustrato le ragioni per le quali condivideva l’annullamento, da parte del primo giudice, della ripresa di Euro 124.671,00 (rilievo n. 1), e, per il resto, ha (testualmente) affermato: “Per quanto concerne i difetti di motivazione relativi ad alcuni dei rilievi sollevati si ritiene motivata in merito…” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo del ricorso (“Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4), c.p.c.”), l’Agenzia, prestata acquiescenza al capo della pronuncia della C.T.R. recante la conferma dell’annullamento del rilievo n. 1, per il resto, si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata ad affermare che la decisione di primo grado era motivata in relazione all’annullamento dei rilievi nn. 5 (in punto di costi per ricambi, utensili ed accessori), 7 (in punto di plusvalenze da alienazione e sopravvenienze attive), 8 (in punto di costi per consulenze tecniche);

1.1. il motivo è fondato;

1.1. per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. sez. un. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. sez. un., 07/04/2014, n. 8053; sez. un. 18/04/2018, n. 9558; sez. un. 31/12/2018, n. 33679): “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”;

1.2. tornando al motivo d’impugnazione, si rileva che la C.T.R. – nel condividere la pronuncia di primo grado con locuzione anapodittica (“si ritiene motivata”) – ha adottato una motivazione del tutto insufficiente rispetto alle questioni prospettate, utilizzabile, al più, come semplice premessa per successive argomentazioni (delle quali invece la sentenza è priva) che fossero idonee a sorreggere la decisione, sicchè si è presenza di una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a mera apparenza e vizia di nullità la sentenza (nello stesso senso, cfr.: Cass. sez. un. 3/11/2016, n. 22232);

2. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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