Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26110 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Risorgimento Soc. coop. A r.l. in liquidazione, in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Piemonte n.

32, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spada, rapp.to e difeso

dall’avv. SALLEMI Sebastiano, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 209/2007/18 depositata il 30/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Risorgimento Soc. coop. A r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Ragusa n. 174/2/2003 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpeg e Ilor 1996. La CTR riteneva legittima la ripresa a tassazione limitatamente alle variazioni in aumento “posto che, in sede di destinazione dell’utile di esercizio, tali somme non compaiono e pertanto, non sono state destinate a riserva indivisibile o altro esente nè risultano esenzioni specifiche”.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

La società ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe accolto le censure sollevate dall’Ufficio in assenza di prova circa la natura commerciale dell’attività svolta dalla Cooperativa.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto (se infuse di accertamento ed in sede di contenzioso tributario è onere dell’Ufficio impositore offrire in giudizio la prova delle pretese impositive portate dall’avviso di accertamento in attuazione dell’art. 2697 c.c.) è privo di riferimento alla fattispecie in esame. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erronea sarebbe la statuizione sulla ripresa a tassazione delle variazioni in aumento in quanto la Cooperativa, trovandosi nelle condizioni richieste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, avrebbe prodotto comunque un reddito esente da Irpeg.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto (“se, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, beneficiano delle relative esenzioni da imposta anche le variazioni in aumento quali componenti fiscali che trovano la loro sede esclusiva nella dichiarazione dei redditi”) è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

In ordine ad entrambe le suesposte censure va rilevato che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La CTR avrebbe escluso l’applicazione del regime agevolativo muovendo da erronei presupposti.

La censura è inammissibile in quanto priva della chiara indicazione del fatto controverso, nonchè di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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