Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2611 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1287-2016 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in RPOMA, VIA DEI PROTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALA BOLOGNESE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO

11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2880/2015 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/11/2018;

udita la relazione della causa svola nella pubblica udienza del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLELUORI per delega orale

dell’Avvocato GIANGRANDE che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.L’Agenzia del Demanio impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Bologna, l’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. nr 639 del 1910 (emessa in rappresentanza del Comune di Sala Bolognese dall’avv. Christian Casagrande) con la quale si intimava il pagamento dell’importo di Euro 2.993,70 per Ici non versata per l’anno 2007 comprensivo di ” onorari di ingiunzione” Iva 20% su onorari rimborso forfettario e Cpa.

2.La CTP rigettava il ricorso con compensazione delle spese ritenendo che l’avv. Giangrande agiva in forza di mandato di rappresentanza per conto del funzionario dell’ente.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’adita Commissione Regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate rilevando la legittimità dell’ingiunzione in quanto l’atto è stato emanato dal Comune in persona del responsabile preposto che ha incaricato tramite un esplicito mandato l’avvocato Giangrande per la riscossione della somma ingiunta.

4. Avverso la sentenza della ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia del Demanio. Ha resistito depositando controricorso il Comune di Sala Bolognese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo denuncia la ricorrente violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1 e art. 4, lett. b), art. 52, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare assume la ricorrente che la norma richiamata dalla CTR, e precisamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, che prevede la possibilità della riscossione in modo diretto ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2008 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed in ogni caso l’affidamento del potere riscuotitorio dei tributi comunali ad un libero professionista non trovava alcun fondamento nella predetta normativa.

2. E’ stato depositato in Cancelleria atto qualificato come “istanza per la conciliazione /transazione e rinuncia totale della lite” sottoscritto dai legali delle parti appositamente delegati. Le parti danno atto di aver conciliato la lite alle condizioni convenute nella scrittura chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

L’atto può essere interpretato come rinuncia agli atti da parte del ricorrente con accettazione della controparte; ne consegue l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

3 Le spese del presente giudizio vanno compensate come espressamente previsto nell’atto di conciliazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del processo compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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