Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2611 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2611 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 11523-2010 proposto da:
SEMENTINI

CARLO

SMNCRL48B14C291E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI MONACO GIUSEPPE giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2220

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 05/02/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso
per legge;
– controricorrente avverso la sentenza n. 817/2009 della CORTE D’APPELLO
di

4

NAPOLI,

depositata

il

06/03/2009,

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE DI MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

..

2

1126/2007;

Svolgimento del processo
Con ordinanza n. 56788/97 del 20/8/97 il Ministero delle Finanze ha ingiunto a
Sementini Carlo il pagamento delta somma di L. 156.990.000 per infrazioni connesse
all’abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo.
Avverso tale ordinanza il Sementini ha proposto opposizione, deducendo la nullità

occupazione di suolo demaniale, in realtà soggetto ad erosione in atto, per cui
il preteso credito non era liquido ed esigibile;la mancanza della prescritta
vidimazione pretorile e nel merito che il terreno si trovava in suolo appartenente
al demanio comunale di uso civico,contestandoinfine,l’ammontare della cifra
ingiunta.
Il Ministero deduceva che l’ordinanza impugnata era priva di censure e che la
somma ingiunta era stata liquidata in base a precisi decreti ministeriali e che era
supportata da documentazione che produceva ,chiedendo, in via riconvenzionale, i
danni.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato sia l’opposizione che la
domanda di danni.
Ha proposto appello il Sementini denunciando la nullità dell’ordinanza per carenza
del potere impositivo,in quanto il credito non era certo,liquido ed esigibile;i1 difetto
di prova dell’illegittima occupazione;i1 difetto di prova del danno sopportato dalla
P.A.; la prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. almeno fino al quinquennio
anteriore alla notifica dell’ordinanza,(richiamando le istanze istruttorie svolte in
prime cure di prova e c.t.u..)
Rimaneva contumace il Ministero .
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6-3-2009,ha rigettato l’impugnazione.
Propone ricorso Sementini Carlo con sei motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle Finanze.
Motivi della decisione
L’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè tardivo è infondata perchè il ricorso è
stato consegnato per la notifica il 21-4-2010, nel rispetto del termine lungo di
impugnazione.
1.Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt 54 e 1161 C.N , dell’art.2043 ,
degli artt 1 e2 R.D: 14-4-1910 n.630 e degli artt.1363 e 1363 c.c in relazione
3

dell’ingiunzione, emessa in assenza dei presupposti di legge,trattandosi di pretesa

all’art.360 n. 3 c.p.c.
Viene formulato il seguente quesito di diritto

:Allorchè l’ingiunto abbia proposto

opposizione ai sensi dell’art. 3 r. d. 14.04.1910 n. 639 avverso ordinanza ingiunzione
emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per abusiva occupazione di suolo
demaniale marittimo negli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, contestando la

da fatto illecito, il difetto di prova del danno nonchè l’erronea quantificazione del
medesimo, e allorchè il Giudice di primo grado abbia ritenuto che le prove
documentali acquisite siano idonee a provare i fatti origine della sanzione
amministrativa irrogata nella specie, cosi erroneamente qualificando la somma
ingiunta, dica la Corte che l’espressa formulazione di motivi di appello inerenti alla
nullità dell’ordinanza per carenza di potere, al difetto di prova del fatto illecito e del
danno conseguente nonche all’erronea quantificazione dello stesso,fondati sulla
necessaria premessa logico-giuridica che la somma ingiunta costituisca credito
risarcitorio ex art. 2043 c.c., anzichè una sanzione amministrative, ha comportato la
devoluzione al Giudice di secondo grado della questione qualificazione giuridica del
rapporto ed ha impedito la formazione di giudicato interno sulla qualificazione ritenuta
dal Giudice di primo grado”;
“Allorchè il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia emesso e notificato
ordinanza ingiunzione ex art. 2 r.d. 14.04.1910 n. 639 di pagamento di somma per
abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo negli anni 1990, 1991, 1992,
1993, 1994 e 1995, la quale richiami per relationem altro atto recante i termini
“indennità da riscuotere” e “indennizzi” nonchè la quantificazione dei medesimi
operata dall’UTE e allorchè il Giudice di secondo grado abbia qualificato tale
occupazione come illecito amministrativo, anzichè, secondo la tesi dell’appellante,
come fatto illecito (art. 2043 c. c.), dica la Corte che la detta occupazione abusiva
non costituisce illecito amministrativo, per difetto di norma che configurasse un
illecito di tal genere al tempo dei fatti, bensì fatto illecito (art. 2043 c. c.), e che il
Giudice di secondo grado ha altresì errato a non interpretare, nel loro complesso,
le riferite espressioni letterali come espressive della volontà dell’amministrazione
(non di infliggere una sanzione amministrativa, ma) di pretendere il risarcimento dei
danni conseguenti all’abusiva occupazione”.
2.Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2
4

sua nullità perche non utilizzabile al fine di recuperare un preteso credito risarcitorio

r.d. 14.04.1910 n. 630 e dell’art. 12 I. 24.11.1981 n. 689 in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c.
Viene formulato il seguente quesito di diritto

:”Allorchè, proposta opposizione

avverso ordinanza ingiunzione ex art. 2 r.d. 14.04.1910 n. 639, emessa dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per abusiva occupazione di suolo demaniale

dall’opponente la nullità dell’atto per difetto di fonti predeterminate idonee a
conferire al credito risarcitorio il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità, e
allorché ilGiudice di secondo grado, qualificando la somma ingiunta come sanzione
amministrativa, abbia ritenuto sussistente il potere impositivo del Ministero di
recuperarla tramite l’ordinanza suddetta, dica la Corte che l’ordinanza ingiunzione
ex art. 2 r.d.cit. non può comunque essere utilizzata per il recupero di sanzione
amministrativa, ostandovi l’art. 12 della 1. 24.11.1981 n. 689″.
3.Con il terzo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e
2 r.d. 14.04.1910 n. 630, dell’art. 2043 c.c., degli artt. 23 e 97 cost. in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Si pongono i seguenti quesiti di diritto “Allorchè, emessa dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze ordinanza ingiunzione ex art. 2 r. d. 14.04.1910 n. 639 di pagamento di
somma per abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo negli anni 1990,
\I 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, l’opponente abbia dedotto la nullità per carenza di
potere di detta ordinanza, non potendo trovare applicazione, nel suo assunto, l’art.
12, quinto comma, d.l. 27.04.1990 n. 90, convertito in 1. 26.06.1990 n. 165, nè l’art.
8 d.l. 07.06.1993 n. 181, non convertito, ne l’art. 8 d.l. 06.08.1993 n. 282, non
convertito, nè infine l’art. 8 d.l. 05.10.1993 n. 400, convertito in 1. 04.12.1993 n.
494, sícchè difettavano fonti predeterminate e obiettive idonee a conferire al credito
risarcitorio il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità, e allorchè il Giudice di
secondo grado, pur erroneamente qualificando la somma ingiunta come sanzione
amministrativa, abbia rigettato il relativo motivo di appello, ritenendo sussistente il
potere impositivo del Ministero, dica la Corte che il Ministero non poteva avvalersi
dello speciale procedimento ingiunzionale in discorso, difettandone i presupposti di
legge, e che l’ordinanza opposta è nulla per carenza di potere”;
“Pro sta opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex art. 2 r. d. 14.04.1910 n. 639,
emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il risarcimento del danno da
5

marittimo negli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, deducendosi

abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo negli anni 1990, 1991, 1992, 1993,
1994 e 1995, deducendosi dall’opponente, unitamente ad altre questioni di merito, la
nullià per carenza di potere dell’atto, difettando, nel suo assunto, fonti predeterminate e
obiettivi idonee a conferire al credito risarcitorio il carattere della certezza, liquidità ed
esigibilità, e ritenuta dal Giudice di secondo grado la sussistenza di potere impositivo,

l’esame del merito del rapporto, dovendosi il giudizio concludere con la declaratoria di
nullità dell’ordinanza suddetta”.
4.Con il quarto motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine all’interpretazione della domanda giudiziale in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Si pone pertanto il seguente quesito di diritto: “Allorchè, emessa e notificata ordinanza
ingiunzione ex art. 2 r.d. 14.04.1910 n. 639, per il pagamento di somme per abusiva
occupazione di suolo demaniale, la quale peraltro non richiami alcuna documentazione a
corredo della pretesa e non indichi i criteri di determinazione dell’importo, l’ingiunto
abbia contestato, nella parte espositiva dell’atto di opposizione, che l’onere probatorio,
relativo all’illecito e al danno, sarebbe spettato al Ministero ingiungente, ed abbia altresì
contestato l’ammontare della somma, nelsuo totale e nelle singole voci, nonchè la
mancata specificazione dei criteri di computo, e allorchè il Giudice di secondo grado,
nell’interpretare l’atto di opposizione suddetto, abbia ritenuto irrilevanti tali contestazioni,
valorizzando, senza fornire giustificazione, solo altri passi della parte espositiva dell’atto
introduttivo, cosi giudicando inammissibili per novità i corrispondenti motivi di appello,
dica la Corte che il Giudice di secondo grado ha male interpretato la domanda giudiziale,
omettendo di ricercare la reale volontà dell’opponente e di annettere effetti alle
espressioni complessivamente utilizzate”.
5.Con il quinto motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla valutazione della prova dell’abusiva occupazione e
in ordine alla quantificazione della somma ingiunta in relazione all’art.360 n.5
c.p.c

Si formula il seguente quesito di diritto:
“Qualora, nel corso di giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa
per abusiva occupazione di mq. 10.209 di suolo demaniale marittimo per gli anni
1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, sia stata prodotta documentazione
6

dica la Corte che la carenza di potere, in quanto effettivamente riscontrata, preclude

comprovante l’occupazione di mq. 10.209 per l’anno 1992, di mq. 1.393,85 per
l’anno 1994 e di mq. 6.800 circa per l’anno 1995, e qualora il Giudice di secondo
grado, mostrando di non aver mai esaminato ,direttamente una c.t.u. (relativa ad
altro giudizio e non prodotta in causa), si affidi a quanto al riguardo riportato,
peraltro erroneamente, dal Ministero nella memoria conclusiva, dica la Corte che il

l’occupazione di mq. 10.209 per tutti gli anni in discorso, senza esporre quali fossero
gli indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno del suo convincimento, senza
considerare le ben minori estensioni di suolo accertate negli anni 1994 e 1995 e
senza tenor in alcun conto il fenomeno di erosione che negli anni ha interessato la
zona costiera di Castel Volturno”.
6.Con il sesto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1989
c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Si pone pertanto a questa Suprema Corte it seguente quesito di diritto:
“Effettuato versamento di acconto ad opera dell’ingiunto, idoneo a generare gli
effetti di cui all’art. 1989 c. c., allorchè, nel corso del giudizio di opposizione a
ordinanza ingiunzione ex art. 2 r.d. 14.04.1910 n. 639 per il pagamento di somme
\V per abusiva occupazione di suolo demaniale, il Ministero dell’Fconomia e delle
Finanze abbia prodotto documentazione a supporto della propria pretesa risarcitoria,
e allorche il Giudice di secondo grado abbia ritenuto che il suddetto versamento
costituisca, nonostante detto contegno processuale del Ministero, riconoscimento da
parte dell’ingiunto della fondatezza della pretesa, dica la Corte che il Giudice di
secondo grado ha errato nel non rilevare che la presunzione legale in discorso e
venuta mono per effetto del contegno del Ministero.
7.11 ricorso è inammissibile perchè le censure di violazione di legge si chiundono con una
quesito di diritto formulato in modo inadeguato e le censure di vizio di motivazione sono
prive di un idoneo momento di sintesi.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto
dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile alla presente fattispecie poiché la
sentenza impugnata è stata depositata il 6-3-2009, l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena di inammissibilità,un quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea
7

Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere provata presuntivamcnte

a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).
8.11 quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una
“regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello
deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso

citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito
medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza
impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.Cass. Sez. U, Sentenza n. 26020 del
30/10/2008.
9. La

censura di vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve

contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte
del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
10.1 quesiti di diritto in oggetto , a formulazione multipla ,che già di per sé è un modo
non idoneo ad esprimere il principio di diritto generalmente applicabile , non indicano le
norme asseritamente violate ,né quelle applicabili,non individuano con precisione la
fattispecie concreta oggetto del quesito,si concludono con asserzioni generiche in modo
tale che anche in caso di accoglimento del motivo non sarebbe possibile giungere alla
decisione della controversia nel senso voluto dal ricorrente
11.1 momenti si sintesi non individuano riassuntivamente né il fatto controverso né i
punti di contraddittorietà della motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La (or-te dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 4.000,00 più spese prenotate a
debito.
Roma 26-11-2013
Il Consigliere estens.

sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal

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