Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26109 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6448-2014 proposto da:

L.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENITO ANTONIO ESPOSITO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EMME ERRE SISTEMI SRL in liquidazione in persona della liquidatrice

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. PICARDI

4-C, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GAITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PASQUALE GAROFANO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4071/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato ANDREA GIUGLIANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ingiungeva il 2 aprile 2007 a L.A. di pagare a Emme Erre Sistemi s.r.l. la somma di Euro 4.958,12, a titolo di restituzione delle maggiori somme corrisposte da quest’ultima, quale conduttrice, in eccedenza rispetto ai canoni effettivamente dovuti in virtù del contratto di locazione stipulato tra le parti.

2. L.A. proponeva opposizione e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, nonchè la condanna al pagamento dei canoni nella misura contrattualmente fissata ed al risarcimento dei danni, per complessivi Euro 101.227,57.

3. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, respingendo le domande riconvenzionali. Il L. proponeva appello articolando numerosi motivi; il giudice distrettuale riteneva che i motivi 3, 5, 6, 7, 8, 9 fossero ormai coperti dal giudicato costituito dalla sentenza numero 534-06 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui non solo era stata dichiarata la nullità della clausola numero 14 del contratto di locazione, ma erano state altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte in quella sede dal L. per ottenere: -il pagamento del canone nella misura contrattualmente prevista, -il risarcimento dei danni patrimoniali e non, -la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento determinato dalla apposizione di condizionatori esterni ai locali. Notava il giudice di appello come la sentenza fosse stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli numero 1508-07 e come il ricorso per cassazione proposto dal L. fosse stato dichiarato inammissibile dalla suprema Corte con la sentenza 26.718-11. Gli altri motivi di appello venivano rigettati.

4. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazion L.A., affidandolo a ben 12 motivi; resiste con controricorso la Emme Erre Sistemi s.r.l.. Il L. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è prima di tutto inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo l’esame dei motivi alcun elemento per mutare l’orientamento della stessa.

3.3. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 79, comma 2, della legge sull’equo canone e dell’art. 12 preleggi, laddove la Corte d’appello ha ritenuto che l’azione di ripetizione delle somme eventualmente pagate in eccesso dal conduttore possa essere esercitabile anche in pendenza di rapporto; il motivo, come si è detto, non contiene alcuna considerazione rilevante per indurre questa Corte ad operare un mutamento di giurisprudenza ovvero a confermare quella attuale, puntualmente richiamata in sentenza. Del tutto inconferenti sono le pronunce richiamate nel ricorso ed è proprio la ratio della norma, quale richiamata dallo stesso ricorrente (cioè la tutela della posizione del conduttore) a confermare la correttezza dell’indirizzo giurisprudenziale corrente; peraltro, è pacifico che il conduttore possa esercitare l’azione L. n. 392 del 1978, ex art. 79 in qualsiasi momento, anche perchè la norma è chiarissima nel porre un termine finale e non uno iniziale (“il conduttore con azione proponibile sino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile…”).

4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, parzialmente ripetitivo del motivo precedente ed è comunque fondato su un presupposto erroneo, e cioè sul fatto che la domanda del conduttore possa essere fatta valere solo dopo la riconsegna dell’immobile.

5. Il motivo numero 9, oltre che coperto dal giudicato è comunque inammissibile per genericità, contenendo nella rubrica l’indicazione di numerose violazioni di legge, per nulla illustrate nello svolgimento del motivo stesso; inoltre, introduce questioni che non risultano essere state proposte con l’atto di appello, rendendo sotto tale profilo il ricorso anche non autosufficiente e privo di specificità.

6. Il 10 motivo di ricorso è inammissibile in quanto si fonda su un presupposto erroneo e cioè su un valore della controversia indicato con riferimento all’importo contenuto nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, senza che il ricorrente tenga conto del molto più considerevole valore delle domande riconvenzionali, che la stessa sentenza individua in una somma superiore ad Euro 100.000.

7. Con l’11 motivo il ricorrente contesta che sia stato adempiuto da parte della conduttrice l’onere della prova relativo all’entità delle somme pagate in eccesso; con il 12 ed ultimo motivo il ricorrente censura, sempre sotto il profilo dell’onere probatorio, la mancata acquisizione della consulenza tecnica espletata in altro giudizio tra le stesse parti; entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed irrilevanti ai fini della decisione, atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una sentenza che accertava il credito del locatore e che è oggi definitivamente passata in giudicato (e dunque è idonea non solo a sostenere l’emissione del decreto, ma anche il provvedimento di condanna nel merito).

8. Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.080,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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