Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26109 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29300-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1235/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 23/04/2015, depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, emessa a seguito di rinvio (Cass. n. 29927/2011) al fine di accertare – sulla base dei principi affermati da SU n. 13642/11 – la ricorrenza o meno del diritto al rimborso ad P.A., ex dirigente Enel, della maggiore Irpef anno 2000 corrisposta sulle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo Fondel-Pia.

Il contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, depositando successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la CTR illegittimamente disposto una CTU.

Il motivo è infondato, applicandosi il principio secondo cui nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d’ufficio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. n. 19424 del 30/09/2015; n. 17790 del 07/08/2014). In base alla citata giurisprudenza la ctu è stata correttamente disposta dal giudice di merito, atteso che essa non era correlata ad alcun mutamento del tema decisionale e di prova che non fosse strettamente consequenziale e funzionale a porre il giudice di rinvio – anche nella considerazione di altri elementi ed accertamenti fattuali di causa – in condizione di applicare il principio di diritto fissato, tra le parti, dalla ord. Cass. n. 29212/2011 (cfr Cass. n. 720/ 2017 in relazione alla ammissibilità di successiva produzione documentale da parte del contribuente).

2. Col secondo e col terzo motivo del ricorso principale si deduce congiuntamente violazione di legge, art. 384 c.p.c., comma 2, per mancata attuazione del principio di diritto di cui alla sentenza di rinvio e violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 124 del 1993, dell’art. 1, del 669/96, degli artt. 16,17,42 (ora 45) TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6 dell’art. 2697 c.c..

Gli indicati motivi vanno accolti.

La sentenza della CTR non si è attenuta all’ordinanza di rinvio, che richiamando il principio di diritto affermato dalle S.U. n. 13642/11, ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass. 10285/2017, da ultimo n. 16116 del 2018), ha ribadito la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, gravando sul contribuente l’onere di provare il fondamento della sua pretesa (ex multis Cass. sez. 5, n. 720/17; conf. Cass. sez. 5, ord. nn. 13278-13281/17).

Peraltro, “Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato identifica la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito, rappresentata dall’essere questo il risultato degli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata. L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo L. n. 482 del 1985, ex art. 6 si giustifica, quindi, in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 (ora 45), comma 4. Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel t.u.i.r., quali ipotesi omogenee di redditi di capitale. Solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6″ (Cass. sent. nn. 10285/2017 e 24525/2017). E’ però da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poichè tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato” (Cass. n. 5436/18, cfr. Cass. n. 4941/18).

Nel caso di specie, infine, il giudice del rinvio ha accolto l’appello del contribuente (sia pure nell’importo ridotto di Euro 76.170,00, dal medesimo richiesto), pur avendo contraddittoriamente compiuto l’accertamento demandatogli da questa Corte, in senso negativo, e precisamente, sostenendo che “è innegabile che il patrimonio PIA non abbia prodotto un frutto nel corso degli anni pur essendo commisto alla gestione dell’Enel”, ma tuttavia decidendo in base alla perizia del CTU che “ancorchè espressa letteralmente in modo non completo è stata interpretata secondo gli obiettivi logici di questa Commissione”.

Il ricorso incidentale (primo motivo proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4 per non essersi la CTR adeguata al principio di diritto dell’ordinanza di rinvio; secondo motivo vizio di motivazione per avere la CTR omesso l’esame del fatto storico costituito dalla sussistenza e dalla misura del rendimento, non tenendo conto che le risorse PIA venivano trattenute dall’Enel, per cui il rendimento va individuato nel business condotto da Enel nel periodi di riferimento) va dichiarato assorbito.

Vanno conclusivamente accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e rigettato il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità vanno compensate, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA