Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26109 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., elett.te dom.to in Roma, alla via Giovanni

Paisiello 15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo, rapp.to e

difeso dall’avv. CIANI Fabio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 88/14/08 depositatali 19/9/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.R. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 307/24/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1992. La CTR, anche sulla scorta della sentenza 299/13/06, riteneva fondati gli accertamenti dell’Ufficio sulla realizzazione, da parte della società Oleificio Cima del Levante, di un utile di L. 602.260000 non riportato nelle scritture contabili; e riteneva che tale utile fosse stato diviso fra i soci C. R. e P. – in ragione della loro partecipazione azionaria -50% ciascuno-, stante la ristrettezza della base azionaria, il ristrettissimo vincolo familiare ed il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci.

Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il C. ha presentato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce “vizio di motivazione, motivazione insufficiente in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, richiamato dal D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 62″) il ricorrente assume il ” comportamento omissivo del secondo giudice silente sul tema della prova della percezione degli utili extrabilancio da parte dei soci”.

La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. La CTR, secondo quanto sopra riferito, ha motivato la percezione degli utili da parte del C. sulla base della ristretta base azionaria, del ristretto vincolo familiare, del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci.

Con secondo motivo (con cui deduce “nullità della sentenza, violazione e viziata applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, sulla ripartizione dell’onere probatorio e sull’onere probatorio nelle procedure inferenziali da fatturazioni inesistenti violato in sentenza in combinato con una carenza motiva e probatoria del presupposto avviso di accertamento, denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che il secondo giudice avrebbe “obliterato le evidenti carenze probatorie dell’avviso di accertamento ovvero del presupposto PVC redatto sulla società partecipata cui il primo rinvia”.

Con terzo motivo (con cui deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, in combinato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3). La CTR avrebbe ignorato “il deficit/motivazionale offerto dall’Ufficio nelle spiegate procedure inferenziali sull’imputazione diretta ai soci degli utili extrabilancio.

Con quarto motivo (con cui deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, sull’obbligo motivazionale degli atti fiscali. Lesione diritto di difesa. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente assume che il secondo giudice non avrebbe “neutralizzato il deficit motivazionale dell’avviso di accertamento il quale è motivato per relationem.” Le censure sono inammissibili perchè prive di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. I relativi quesiti di diritto poi sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con quinto motivo (con cui deduce “nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento. Vulnerato il divieto di utilizzazione di fatti non dedotti. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente assume che la CTR avrebbe deciso sulla base di “sollecitazioni plurime diverse da quelle evocate nella domanda”. La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza stante la mancata trascrizione dell’avviso di accertamento e dell’atto di appello.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal contribuente con la propria memoria con rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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