Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26108 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3991/2014 proposto da:

PROVINCIA VIBO VALENTIA, in persona del Commissario Straordinario

Vicario Dott. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VALSESIA 40, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA

D’AMBROSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LACARIA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE JOPPOLO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO SUSTER, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE RENDA, giusta Det. 21 febbraio 2014, n. 6;

– controricorrente –

e contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato GIOVANNI LACARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.D. citava in giudizio il Comune di Joppolo e la Provincia di Vibo Valentia per il risarcimento dei danni provocati al fabbricato di sua proprietà, a causa della cattiva manutenzione dello stesso da parte dei convenuti, che lo avevano condotto in locazione.

2. Il tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni e la Provincia di Vibo Valentia al pagamento dei canoni locativi non riscossi. Proposto appello da parte del Comune di Joppolo, che invocava la propria estraneità a seguito dell’avvenuta cessione del rapporto (e di tutti i conseguenti diritti ed obblighi) in favore della Provincia di Vibo Valentia, la Corte d’appello riteneva che il Comune non fosse responsabile per i danni proprio in conseguenza degli obblighi trapassati in capo alla Provincia, cui anche per legge (L. 11 gennaio 1996) competeva la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, e che comunque non era stata in grado di fornire la prova della anteriorità dei danni rispetto al suo subentro.

3. Contro la sentenza di appello, che ha posto i danni interamente a carico dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, propone ricorso per cassazione quest’ultima, articolando 3 motivi; resiste con controricorso il Comune di Joppolo. Ha depositato memoria difensiva la provincia di Vibo Valentia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 330 e 160 c.p.c., con nullità della sentenza per irregolare costituzione del contraddittorio in appello; rileva la ricorrente come la notifica dell’atto di appello non sia stata effettuata presso il domicilio eletto in (OMISSIS), nè presso la cancelleria del tribunale di Vibo Valentia.

2. Il motivo è infondato; Filadelfia non ricade nella circoscrizione del tribunale di Vibo Valentia, ma di Lamezia Terme e quindi la notifica non doveva essere fatta presso il domicilio eletto, in quanto non ricompreso nella circoscrizione del tribunale competente, ma semmai presso la cancelleria del tribunale di Vibo Valentia. Non sono pertinenti, pertanto, le pronunce che sanciscono la nullità della notificazione dell’impugnazione eseguita direttamente alla controparte, invece che nel domicilio eletto (Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006, Rv. 596640); sul punto, si annoverano numerose pronunce di legittimità: “Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente del R.D. n. 37 del 1934, ex art. 37), la notifica dell’atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello (Cass. civ., Sez. 1, 17/09/2015, n. 18237; conff. Cass. civ., Sez. 2, 18/02/2008, n. 397; Cass. civ., Sez. 2, 23/12/1999, n. 14476).

3. Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1590, 1587, 1588, 1408, 1409 e 1298, sostenendo che dei danni deve rispondere colui che li ha provocati e che la mancata prova del momento in cui si sono verificati non può comportare la condanna della Provincia, ma, a maggior ragione, la responsabilità solidale dei due enti che hanno avuto la disponibilità dell’immobile nel periodo di locazione.

4. Il motivo è infondato e prima di tutto inammissibile, in quanto privo della necessaria specificità, non tenendo conto della specifica motivazione sul punto della Corte d’appello. Il giudice di secondo grado alla pagina 7 della sentenza, non ha affermato un principio contrario a quello invocato dal ricorrente e non ha pertanto violato le norme invocate nel secondo motivo, ma ha piuttosto valorizzato: – la mancata redazione del prescritto verbale di consistenza dell’immobile nel momento in cui la provincia subentrava al Comune; – il subentro della Provincia nei diritti e negli obblighi del Comune, in forza della convenzione del 31 dicembre 1997; – l’obbligo legislativo per la Provincia di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici. A fronte di tali argomentazioni, il motivo omette di prendere specifica posizione, limitandosi a generiche osservazioni in ordine alla responsabilità per danni.

5. Un terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, nonchè contraddittorietà della motivazione. Sostiene la ricorrente che il Comune abbia sempre affermato che la responsabilità della Provincia discende dalla cessione del contratto di locazione e che mai avrebbe affermato che la Provincia avrebbe dovuto fornire la prova che i danni erano imputabili alla precedente gestione; di conseguenza, la Corte sarebbe andata oltre le richieste, affermando che la Provincia non era riuscita a dimostrare la responsabilità del Comune nella produzione dei danni.

6. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già indicate al motivo precedente; la sentenza, come si è detto, non si basa solo sull’assenza di prova del momento del danno, ma anche sugli obblighi del cessionario. In ogni caso, le statuizioni dell’appello sono assolutamente consequenziali alle richieste del Comune e non possono pertanto ritenersi esorbitanti rispetto al contenuto dell’impugnazione.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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