Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26107 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18182/2017 proposto da:

G.S.F., nella sua qualità di erede universale

di D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, GUIDO RENI

2, presso lo studio dell’avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO CAMPO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di FIRENZE DEL 13/12/2016, depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.S.F., nella sua qualità di erede universale di D.C.C., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Toscana, n. 95/25/2017 dep. il 17.01.2017, che in controversia su impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA anni dal 2004 al 2007 – emessi a seguito di pvc della Guardia di finanza che aveva rilevato la mancata tenuta di contabilità fiscale in presenza di attività imprenditoriale di e.commerce su piattaforma e.bay Europe sarl – ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate limitatamente agli anni 2005 e 2006.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR ritenuto motivati gli atti impositivi relativi agli anni 2005 e 2006, nonostante la mancata allegazione della documentazione, richiamata solo per relationem nel P.V.C., ma non allegata a quest’ultimo.

Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata e dagli stralci degli atti impugnati i riportati in ricorso, risulta che al processo verbale di contestazione era stato allegato l’elenco delle operazioni trasmesso in file da eBay Europe sarl, e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente), mettendo così il contribuente in condizione di contestare – ma ciò la CTR ha accertato che non abbia fatto, essendosi limitato a negare genericamente di svolgere attività imprenditoriale – in modo specifico le singole operazioni.

Va pertanto confermato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. 15327/2014; cfr. n. 9323 del 11/04/2017, n. 28060 del 24/11/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio della ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4000,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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