Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26107 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2552/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CO.E.DAF. s.a.s. di D.G. e C., rappresentata e difesa,

per procura speciale in atti, dagli Avv.ti Claudio Linzola e Paola

Ramadori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in

Roma, via Marcello Prestinari, n. 12;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 76/08/13, depositata il 30 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.La. CO.E.DAF. s.a.s. di D.G. e C. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, la cartella di pagamento- emessa a seguito di controllo automatizzato di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, sulle dichiarazioni di cui al Modello Unico 2008 presentato dalla contribuente- recante l’iscrizione a ruolo, per l’anno d’imposta 2007, dell’omesso versamento: dell’Ires, dovuta a seguito di spontaneo adattamento della contribuente allo studio di settore; del saldo dell’Irap; e dell’Iva; oltre interessi e sanzioni.

L’adita CTP ha accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento, sul presupposto, allegato dalla contribuente, dell’errore materiale che quest’ultima avrebbe commesso nella compilazione del rigo RG4 della dichiarazione.

2.L’Ufficio ha impugnato quindi la sentenza di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 76/08/2013, depositata in data 30 maggio 2013, ha rigettato l’appello.

3.L’Ufficio ha allora proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidato a due motivi.

4.La contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis; e art. 53 Cost., per avere il giudice a quo ritenuto rilevante l’assunto errore della società nella compilazione del rigo del riquadro RG nel quale vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri o, come nel caso di specie, in base agli studi di settore.

Assume infatti l’Ufficio che tale errore,. comunque indimostrato ed inverosimile, non poteva avere alcuna rilevanza rispetto alla manifestazione di volontà, proveniente dalla stessa contribuente, di adeguarsi ai ricavi determinati in base al relativo studio di settore e di pagare l’imposta sostitutiva autoliquidata nello stesso Modello, tuttavia non versata.

Inoltre, aggiunge l’Amministrazione, l’ipotetico errore comunque non poteva incidere sul mancato versamento dell’Iva e dell’Irap, pure incluse nella predetta cartella, ma da esso indipendenti.

2.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine a fatti decisivi della controversia, relativi alle circostanze che, come ammesso dalla contribuente nel ricorso introduttivo, l’Ufficio aveva comunicato alla società l’esito di irregolarità del controllo, prima che l’errore fosse opposto in giudizio dalla s.a.s.; che la società era gravfnente incongrua rispetto allo studio di settore, come da documentazione prodotta nel giudizio di merito, quale allegato 2 alle controdeduzioni di primo grado dell’Ufficio; che la stessa contribuente non ha mai presentato alcuna dichiarazione integrativa e non ha comunque mai rettificato nè la dichiarazione, nè lo studio di settore, nei termini di legge.

3.1 due motivi, a differenza di quanto eccepisce la controricorrente, sono ammissibili, essendo pienamente autosufficienti.

Essi, poi, vanno trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione.

Nel complesso, sottolinea l’Agenzia ricorrente, la sentenza impugnata, senza un adeguato inquadramento normativo della fattispecie ed omettendo la valutazione di circostanze potenzialmente decisive, ha accettato acriticamente la tesi della contribuente dell’errore materiale rilevante, peraltro estendo l’efficacia di quest’ultimo anche a parti della dichiarazione afferenti imposte che ne restavano indipendenti.

Entrambi i motivi sono fondati.

Infatti, come questa Corte ha già chiarito, ” Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e come tali possano essere emendate dal contribuente in presenza di errori che lo espongano al pagamento di tributi maggiori, tuttavia, qualora la legge subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale), salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell’Amministrazione.” (Cass., 16/09/2015, n. 18180, proprio in materia di preteso errore nella compilazione dei quadri implicanti l’adeguamento agli studi di settore); ” ne consegue che l’esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull’obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all’imposta, è estranea all’ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell’errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell’art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.” (Cass. 29/11/2019, n. 31237).

La sentenza impugnata, omettendo totalmente l’accertamento dei predetti requisiti di essenzialità e, soprattutto, di riconoscibilità dell’errore, non ha fatto buon governo dei principi normativi e del correlato orientamento giurisprudenziale appena richiamato.

Invero, la stessa motivazione della sentenza impugnata evidenzia nel dettaglio seri “dubbi” e “sospetti” sull’effettività dell’errore e sull’eventuale natura “volontaria” dello stesso (ciò che, evidentemente, ne escluderebbe a priori, in fatto, la stessa qualificazione giuridica come “errore” e, pertanto, ogni possibile rilevanza), che invero non risolve univocamente (“…il sospetto… sfuma e si attenua…”), a causa sia della mancata puntuale ricostruzione, anche in conseguenza dell’omesso esame delle circostanze di cui ante, della stessa fattispecie concreta del ritenuto “errore materiale” che valuta; sia per il già rilevato erroneo inquadramento giuridico.

Tanto meno, poi, la stessa sentenza impugnata chiarisce, come lamenta la ricorrente Agenzia, come e perchè, in fatto ed in diritto, l’ipotetico errore, ove rilevante, abbia inciso sulla cartella impugnata in maniera tale da elidere, per l’intero, l’obbligazione tributaria che ne era oggetto, quale che fosse l’imposta che ne era titolo e nonostante si trattasse di omesso pagamento di importi comunque autoliquidati dalla stessa contribuente.

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per i necessari accertamenti in fatto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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