Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26107 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.L.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sardegna n. 69/7/08 depositata il 16/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. LETTIERI Nicola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.L.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Nuoro n. 194/2/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso di ritenute Irpef 2003-2004 per l’esecuzione di ispezioni ordinarie alle società cooperative, il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. 11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce: “violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente assume che la CTR, erroneamente, non avrebbe annullato la decisione di I grado fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta dal M..

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche censure alla decisione della CTR che ha rigettato il relativo motivo di appello.

Con secondo motivo (con cui deduce “ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente assume che la CTR, pur in assenza di appello incidentale, avrebbe esteso l’oggetto del giudizio, accogliendo integralmente il ricorso proposto dal M. in primo grado. La censura è fondata. Come rilevasi dalla motivazione della decisione impugnata, la CTP di Nuoro riconobbe “il diritto al rimborso dell’Irpef indebitamente trattenuta sulle somme corrisposte per le ispezioni fuori sede” che non superano le L. 90.000 giornaliere al netto delle spese di viaggio, mentre ritenne- tassabili le somme eccedenti detto importo. Secondo quanto affermato ripetutamente da questa Corte (Sentenza n. 14063 del 16/06/2006; Cass. 135/03 e 10965/04) i poteri del giudice d’appello vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e “non può, quindi dare luogo alla “reformatio in peius” in danno dell’appellante. La sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione dell’anzidetto principio laddove ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego.

Con terzo motivo (con cui deduce: “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e dell’art. 2697 c.c.) la ricorrente assume che la CTR erroneamente avrebbe disconosciuto l’omessa pronuncia del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, valutazione rimessa dalla CTP all’Ufficio. La censura è inammissibile perchè priva di autosufficienza non risultando formulato sul punto specifico motivo di censura.

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che le somme erogate dal Ministero del Lavoro ai propri ispettori quale rimborso forfettario di spese per le ispezioni sulle cooperative non rivestissero natura reddituale.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 13953 del 24/06/2011 ; Sentenza n. 798 del 14/01/2011; Sentenza n. 14291 del 19/06/2009) secondo cui, in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, attesa la natura mista di quest’ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; ne consegue l’assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l’indennità di trasferta, “ratione temporis”, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 33, comma 3, convertito nella L. 22 marzo 1995 n. 85 e, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del citato decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1).

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Sardegna anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e quarto motivo ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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