Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26106 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21572/2014 proposto da:

B.V., G.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CANFORA,

rappresentati e difesi dagli avvocati PIERFRANCESCO RIZZA, GAETANO

FRANCHINA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del quadro direttivo

Sig. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO BENEDETTI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1545/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato LATINI SIMONA per delega;

udito l’Avvocato TURJ ALESSANDRA per delega orale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 30/7/2013, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’impugnazione di B.V. e G.T. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha accolto la domanda (del maggio 2003) del Banco di Sicilia s.p.a. nei confronti degli appellanti, diretta alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi B. – G., fideiussori di società debitrici della banca.

2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione B.V. e G.T., sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso la Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (divenuta medio tempore cessionaria dei crediti del Banco di Sicilia s.p.a.), concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e per violazione dell’art. 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la corte territoriale erroneamente e immotivatamente respinto la censura avverso l’inammissibilità della prova testimoniale, dichiarata dal giudice di primo grado, sulle circostanze poste a fondamento della dedotta della nullità delle fideiussioni bancarie (abuso di fogli firmati in bianco e violazione della disciplina sulla trasparenza del credito) costitutive del credito asseritamente vantato dalla banca nei confronti dei ricorrenti.

4.1. Il motivo è infondato. Osserva il collegio come la corte territoriale, nel decidere sul punto, abbia confermato il fermo orientamento di legittimità, a cui si è correttamente attenuto il giudice di primo grado, secondo cui prova contraria, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, anteriore alle modifiche apportate dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51), è soltanto la controprova dei fatti posti a fondamento della domanda o risultanti dai documenti depositati nel primo termine di cui all’art. 184 cit. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 17/05/2013, Rv. 626480), con la conseguente inammissibilità, compiuto detto primo termine, di prove nuove.

Ne deriva l’infondatezza della censura in esame, tanto sotto il profilo della violazione di legge, quanto della carenza di motivazione.

5. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ed insufficiente motivazione sul punto, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, viceversa essendo inesistente il credito della banca nei confronti dei ricorrenti, vantando costoro un cospicuo credito nei confronti della banca (come accertato da numerose decisioni richiamate in ricorso); mancando la consapevolezza, come evidenziato in primo grado da parte dei ricorrenti, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e la stessa sussistenza di quest’ultimo.

5.1. La censura è inammissibile.

Rileva il collegio come, al ricorso proposto avverso una sentenza pubblicata dopo l’11/9/12, trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale il vizio deducibile è identificato dall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Tale norma, mentre da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro, consente alla Corte di Cassazione di verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tali, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), escluso definitivamente il riesame del merito della causa da parte nel giudizio di legittimità.

Ciò posto, la doglianza illustrata dai ricorrenti è inammissibile, essendo diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio offerto o acquisito, in relazione al quale la motivazione è espressa, sia in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova, sia in relazione alla sussistenza di ciascuno dei presupposti indispensabili per l’accoglimento dell’azione revocatoria (in particolare sulla gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, sulla mancanza di prova dell’esigenza di far fronte al mantenimento di figli maggiorenni, sull’esiguità del patrimonio residuo dei coniugi).

6. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 352 e 190 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per aver erroneamente ritenuto tardive le argomentazioni sulla documentazione prodotta in appello, in relazione alla quale invece era stata richiesta con il primo motivo di appello la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., mentre sulle consulenze era stato richiamato quanto già dedotto in primo grado.

6.1. La doglianza è inammissibile, non avendo i ricorrenti sottoposto a censura la ratio decidendi di rigetto del motivo di appello relativo alla pretesa violazione dell’art. 295 c.p.c., da parte del giudice di primo grado, nella specie conforme al principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, poichè anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929, e succ. conf.).

7. Le argomentazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente, liquidate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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