Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26106 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20732-2017 proposto da:
ITTICA CAPRI SNC DI S.A. E C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato REMO SIGNORIELLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO MARIOTTINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 836/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 26/10/2016, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Ittica Capri di S.A. & C. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione che aveva accertato il maggior valore di 1/12 della piena proprietà e di 11/12 della nuda proprietà di un locale a (OMISSIS); la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che l’Agenzia delle entrate non avesse fornito la prova rigorosa della propria pretesa;
la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che dall’avviso di rettifica emerge che l’incremento del valore attribuito all’immobile, avente un’estensione di 56 mq, è stato effettuato sulla scorta di una comparazione con altra compravendita di un immobile contiguo di 39 mq ad un prezzo nettamente superiore a quello dell’immobile oggetto della presente controversia e mediante un corretto percorso logico e matematico, tenendo conto che la gran parte della vendita dell’immobile aveva ad oggetto solo la nuda proprietà;
avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso; si costituiva con controricorso l’Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, in quanto sarebbe stato preso in considerazione un solo immobile e oltretutto venduto poco più di quattro mesi dopo quello oggetto di accertamento, mentre potrebbero essere considerati come oggetto di comparazione solo immobili venduti anteriormente (e non oltre tre anni);
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia violazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e precisamente la circostanza che non sia stato preso in considerazione altro immobile similare venduto pochi mesi prima rispetto a quello oggetto di accertamento e ad un prezzo decisamente più basso.
Ritenuto che il primo motivo lamenta una violazione di diritto ma pone delle questioni che implicano accertamenti di fatto, ed è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062);
ritenuto invece che il secondo motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata omette di dare conto del perchè non ha preso in considerazione altro immobile similare venduto pochi mesi prima rispetto a quello oggetto di accertamento e ad un prezzo decisamente più basso, così come eccepito dal ricorrente sia in primo che in secondo grado;
ritenuto quindi che il ricorso della società contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, affinchè valuti la legittimità sostanziale dell’avviso di rettifica e liquidazione alla luce di tutte le risultanze istruttorie.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018