Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26105 del 27/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32540-2020 proposto da:
M.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro
i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SEGRETERIA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1566/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che M.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Toscana, di rigetto dell’appello proposto avverso una decisione CTP di Firenze, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di irrogazione sanzione per mancato pagamento del CUT dovuto, in relazione ad una controversia dalla medesima instaurata.
Diritto
CONSIDERATO
che la ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 c.p.c.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall’intimato MEF, segreteria CTP Firenze, in sede di controricorso;
che il potere di questa Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito del medesimo, qualora, come nel caso in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017);
che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall’intimato MEF, segreteria CTP Firenze, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l’esistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimato MEF, segreteria CTP Firenze, liquidate in Euro 1.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021