Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26105 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26105 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 8908-2011 proposto da:
CALISI NICOLAIA CLSNCL24L64H6430, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. DE VIVO MARCELLO, giusta
mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 21/11/2013

- controficorrente avverso la sentenza n. 4996/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 30.9.2010, depositata il 7/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 08908 sez. ML – ud. 03-10-2013
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udito per il controricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 3 ottobre 2013 – n. 7 del ruolo
RG n. 14923/11
Presidente: La Terza – Relatore: Tria

Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del
3 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della relazione
redatta a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., avente il seguente tenore:
«1.— La sentenza attualmente impugnata, accogliendo l’appello dell’Inps
avverso la sentenza resa in data 11 dicembre 2007 dal Tribunale di Bari, rigetta
la domanda proposta da Nicolaia Calisi, operaia agricola titolare di pensione
INPS, con la quale si chiedeva l’accertamento del diritto alla riliquidazione
della pensione in godimento attraverso l’utilizzo, ai fini della determinazione
della retribuzione media pensionabile, del salario medio convenzionale degli
operai agricoli a tempo determinato, risultante dal decreto ministeriale
pubblicato nell’anno immediatamente successivo a quello di lavoro e/o di
disoccupazione, nonché la condanna dell’Istituto alla predetta riliquidazione,
con applicazione dei criteri di cui sopra, e al pagamento delle consequenziali
differenze di pensione dalla data di maturazione della stessa.
2.— La Corte d’appello di Bari, per quel che qui interessa, precisa che: 1) la tesi
sostenuta dall’INPS nell’atto di appello merita di essere condivisa, alla luce del
recente indirizzo della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 2531 del 30
gennaio 2009, con la quale rimeditando il proprio precedente orientamento
espresso con la sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007, la Corte di cassazione ha
ritenuto che “in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo
determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va
calcolata applicando l’art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in
forza della determinazione operata anno per anno da decreti ministeriali sulla
media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno
precedente”; 2) tale interpretazione troverebbe conferma anche nella legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che, interpretando
autenticamente l’art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ha inteso estendere ai
lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della
retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre
dell’anno precedente, già previsto per i salariati fissi; 3) alla luce di questo
orientamento, pertanto, l’INPS ha correttamente calcolato le retribuzioni annue
pensionabili tenendo conto dei salari convenzionali pubblicati con decreto
ministeriale degli anni in cui il lavoro era stato prestato.

Ric. 2011 n. 08908 sez. ML – ud. 03-10-2013
-3-

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO

4.— Con il motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione delle seguenti nonne di legge: degli artt. 5 e 28 del d.P.R.
488/1968; dell’art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; dell’art. 4 del d.lgs. 16
aprile 19997, 146; dell’art. 45, comma 21 della legge n. 144 del 1999; dell’art.
14 della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
503; dell’art. 3, commi da 8 a 10, della legge 29 maggio 1982 n. 297. Si
contesta l’adesione della Corte territoriale a quell’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della pensione di vecchiaia a favore
degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile andrebbe
determinata, per ogni anno, sulla media delle retribuzioni fissate dalla
contrattazione provinciale dell’anno precedente. In particolare, a parere della
ricorrente, nessuna disposizione sarebbe idonea a giustificare il sistema di
calcolo della retribuzione pensionabile improntato sulla media vigente
nell’anno precedente, atteso che l’art. 28 del citato d.P.R. rimetterebbe la
determinazione delle retribuzioni medie su cui calcolare la pensione ai decreti
ministeriali prescrivendo, asseritamente senza alcun margine di discrezionalità,
che la media sia quella vigente per ciascun anno.
6.—La ricorrente prospetta altresì la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per contrasto con gli
arti. 3, 38, 53, 111, 117, primo comma, Cost.
7.—Il motivo di ricorso non appare da accogliere, mentre sulla prospettata
questione di legittimità costituzionale è medio tempore intervenuta la sentenza
n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, in parte
inammissibili e in parte non fondate, analoghe questioni..
7.1.— In particolare, con tale sentenza il Giudice delle leggi, nel respingere la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento agli
artt. 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo commi, e 117, primo
comma, Cost., ha confermato che il legislatore, con l’emanazione della norma
censurata, ha voluto perseguire la finalità per nulla irragionevole di ricondurre il
sistema ad una disciplina uniforme, estendendo la norma già dettata per la
liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo
determinato alla retribuzione delle prestazioni pensionistiche e al calcolo delle
contribuzioni relative alla medesima categoria di lavoratori.
Con riguardo allo specifico profilo della presunta violazione del principio di
irretroattività della legge, la Corte costituzionale, ha precisato che: “il divieto di
irretroattività della legge … non è stato elevato a dignità costituzionale, salva,
Ric. 2011 n. 08908 sez. ML – ud. 03-10-2013
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3.—Per la cassazione della suindicata pronuncia Nicolaia Calisi propone ricorso
sulla base di un unico articolato motivo; l’INPS resiste con controricorso.

Ancora, sotto un ulteriore profilo, il Giudice delle leggi ha escluso che
l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore abbia introdotto nella
disposizione interpretata un elemento ad essa del tutto estraneo (come rilevato,
nel caso di specie, dalla ricorrente), essendosi limitato ad assegnarle un
significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
A ulteriore conferma della ragionevolezza dell’intervento del legislatore
nell’interpretazione autentica della predetta norma la Corte costituzionale ha
ricordato i contrastanti orientamenti fatti propri dai giudici di legittimità, i quali,
in un primo momento, avevano affermato che in tema di pensione di vecchiaia
degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile degli
ultimi anni di lavoro andasse calcolata sulla base delle retribuzioni medie
annualmente vigenti, laddove, a partire della citata pronuncia n. 2531 del 2009,
rimeditato il precedente orientamento, hanno poi affermato che la retribuzione
pensionabile degli ultimi anni di lavoro degli operai agricoli di cui si tratta
andasse calcolata in forza della determinazione operata anno per anno da un
d.m., sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale
dell’anno precedente, ciò ponendosi in linea con la disposizione di cui all’art.
45, comma 21, della legge n. 144/99, che, com’è noto, ha inteso estendere ai
lavoratori agricoli precari l’applicazione della media della retribuzione prevista
dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente, già
prevista per i salariati fissi.
7.2.— A seguito dell’entrata in vigore della legge di interpretazione autentica qui
esaminata e della successiva pronuncia del Giudice delle leggi n. 257 del 2011,
l’orientamento più recente — che l’attuale ricorrente contesta — è andato
ulteriormente consolidandosi (ex plurimis, Cass. 28 gennaio 2013, n. 1906;
Ric. 2011 n. 08908 sez. ML – ud. 03-10-2013
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per la materia penale, la previsione dell’art. 25 Cost. Pertanto il legislatore, nel
rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di interpretazione
autentica, che determinano la portata precettiva della norma interpretata,
fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme
innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza … Sotto l’aspetto del controllo
della ragionevolezza … in particolare, la norma che deriva dalla legge di
interpretazione autentica non può dirsi irragionevole qualora si limiti ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”. Pertanto, a
parere della Corte, la norma censurata non presenterebbe alcun carattere
irragionevole, inserendosi in un orientamento legislativo già in precedenza
espresso che, con riferimento alla liquidazione delle prestazioni temporanee,
aveva già previsto per gli operai agricoli a tempo determinato il medesimo
criterio di cui all’art. 3, secondo comma, della legge n. 457 del 1972 dettato per
gli operai a tempo indeterminato.

Cass. 21 febbraio 2012, n. 2509; Cass. 3 febbraio 2009, n. 2596; Cass. 23
febbraio 2009, n. 4355; Cass. 28 luglio 2009, n. 17504).
La Corte d’appello barese è pervenuta alla conclusione dell’accoglimento
dell’appello proposto dall’Istituto, correttamente uniformandosi al suindicato
orientamento, ormai assurto al rango di “diritto vivente”, anche in conseguenza
dell’indicata sentenza della Corte costituzionale.

8.— In conclusione, per le suesposte ragioni, si propone la trattazione del ricorso
in camera di consiglio, in applicazione degli arti. 376, 380 bis e 375 cod. proc.
civ., per esservi rigettato.»;
che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella
relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere respinto per le ragioni indicate nella
relazione stessa;
che la descritta evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento e la sua stabilizzazione solo in epoca recente portano a compensare
tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile,
il 3 ottobre 2013.

Ciò determina l’infondatezza di tutte le censure avanzate dall’attuale ricorrente.

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