Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26105 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 830-2018 proposto da:

SOCIETA’ FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MIRANDOLA 23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE – UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9748/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società finanziaria Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata ritenuta inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente dell’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno 2010 in relazione alla tardività del ricorso. Secondo la CTR la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata regolarmente, poichè in caso di irreperibilità relativa, ai fini della ritualità della notifica, era necessario il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’inoltro la destinatario della raccomandata informativa del deposito stesso.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con l’unica censura proposta, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4. La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della ritualità della notifica dell’atto di accertamento effettuato in caso di c.d. irreperibilità relativa fosse necessario unicamente l’invio della seconda raccomandata informativa e non già la prova della ricezione della stessa.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 31427/2018).

A tale principio non si è affatto conformato il giudice di appello che ha per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualità della notifica l’invio della seconda raccomandata senza necessità della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l’epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell’accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta giacenza dell’avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni – cfr. Cass. n. 29109/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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