Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26105 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato SABETTA

MAURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PITRONE

ROSELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/1/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 7.4.09, depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 73/1/09, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Como avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da A.M.S. nei confronti dell’avviso di liquidazione, relativo all’imposta di registro per l’anno 2002, con il quale l’amministrazione aveva revocato le agevolazioni prima casa, richieste dalla contribuente in relazione all’acquisto di un immobile sito in (OMISSIS)), per non avere la medesima trasferito ivi la propria residenza, nel termine di mesi 18 previsto dalla legge (art. 1, nota 2 bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986). La CTR – confermando le valutazioni operate dal giudice di prime cure – riteneva, invero, che fosse maturata la decadenza dell’amministrazione dal potere di liquidazione dell’imposta, per decorso del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il trasferimento della residenza da parte della contribuente (4.5.04), essendo stato l’atto impositivo notificato il 13.11.07. Avverso la sentenza n. 73/1//09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’intimata ha replicato con controricorso.

Il motivo di ricorso, a parere del relatore, è manifestamente fondato.

Non v’è dubbio, infatti, che il potere impositivo esercitato, nella specie, dall’amministrazione finanziaria sia stato prorogato di due anni (con scadenza, dunque, al 4.5.09, con decorrenza dalla scadenza dei 18 mesi per il trasferimento della residenza, laddove l’avviso di liquidazione è stato notificato alla contribuente il 13.11.07), ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, dovendo ritenersi – contrariamente a quanto assunto dal giudice di appello – che detta proroga si applichi anche alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto – delle violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, di “imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1″, prevista dalla citata L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis.

Va osservato, infatti, che la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte.

Ed invero, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (Cass. 12069/10, 24575/10).

Di conseguenza, ad avviso del relatore, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, non può ritenersi maturata decadenza alcuna dell’amministrazione dal potere impositivo esercitato nel caso concreto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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