Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26104 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22942-2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA N. 292,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA – UFFICIO

LEGALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 29849/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che, con ordinanza n. 29849 del 12 giugno 2019, depositata il 18 novembre 2019, questa Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal contribuente M.F. avverso una sentenza della CTR del Lazio, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.F. avverso un avviso di accertamento per recupero credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione per il 2006 ed il 2007; la Corte di Cassazione ha cassato l’impugnata sentenza e, pronunciatasi nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente, condannando l’Agenzia delle entrate resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed agli accessori di legge;

che il contribuente M.F., con istanza del 30 luglio 2020, ha chiesto farsi luogo alla correzione dell’errore materiale riscontrato nel dispositivo di detta ordinanza, atteso che, in esso, non era stato tenuto presente che il suo difensore, nel ricorso introduttivo, si era dichiarato antistatario, con conseguente necessità di disporre la distrazione delle spese in suo favore.

Diritto

CONSIDERATO

che sussiste l’errore materiale denunciato dal contribuente M.F. ed emendabile ai sensi dell’art. 287 c.p.c.; che, invero, nel ricorso introduttivo, il suo difensore si era dichiarato antistatario, si che spettava la distrazione delle spese in suo favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., comma 1;

che, pertanto, l’ordinanza n. 29849, emessa dalla Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 e depositata il 18 novembre 2019, va corretta nel dispositivo con l’aggiunta delle seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore, che se ne è dichiarato antistatario”, fermo ed invariato il resto;

che la Cancelleria è richiesta di procedere alle annotazioni di rito.

P.Q.M.

Dispone che l’ordinanza n. 29849, emessa dalla Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 e depositata il 18 novembre 2019, venga corretta nel dispositivo con l’aggiunta delle seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore, che se ne è dichiarato antistatario”, fermo ed invariato il resto.

La Cancelleria è richiesta di procedere alle annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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