Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26104 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26104 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
POGGIALI Paola, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Pietro
Gustinucci e Stefano Di Meo, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Pisanelli, n.
2;

– ricorrente –

contro
CONDOMINIO DI VIA GENOVA N. 11 a VIAREGGIO, in persona
dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso,
in forza di procura speciale a margine della memoria,
dagli Avv. Renzo Nobili e Maria Saracino, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Appia Nuova, n. 251;
– resistente –

U. 4.

C

Data pubblicazione: 20/11/2013

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in data 26 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

uditi gli Avv. Stefano Di Meo e Maria Saracino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha
concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Dinanzi al Tribunale di Luca, sezione distaccata di
Viareggio, pende, promossa da Zucconi Poggiali Anna Maria (e poi proseguita dall’erede universale Poggiali Anna), una causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento, in
favore del Condominio di via Genova, n. 11, a Viareggio,
della somma di euro 9.572,67, oltre interessi legali e
spese, a titolo di riparto delle spese dei lavori afferenti i balconi condominiali, in forza delle delibere
adottate dal Condominio nelle assemblee del 27 luglio
2007, del 7 gennaio 2008 e del 3 marzo 2008.
Poiché queste delibere erano state impugnate dalla condomina ex art. 1137 cod. civ. e la causa, inscritta al

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Dott. Alberto Giusti;

NRG 10255/08 ed al NRG 10738/08, riuniti, pendeva, tra
le medesime parti, dinanzi allo stesso Tribunale, sezione distaccata di Viareggio, il giudice, all’udienza del
1 ° luglio 2008, ha sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ.,

Con sentenza in data 28 maggio 2012, n. 233, il Tribunale ha dichiarato la nullità delle delibere impugnate. La
sentenza è stata impugnata dal Condominio soccombente ed
il giudizio d’appello pende dinanzi alla Corte di Firenze.

La Santucci ha chiesto la prosecuzione del giúdizio di
opposizione, ma il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con ordinanza in data 26 novembre 2012,
ha mantenuto la sospensione del giudizio, rilevando
che, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., la causa
sospesa può essere proseguita nell’ipotesi tassativa del
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia civile di cui all’art. 295 cod. proc. civ.
Per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione la Poggiali ha proposto ricorso per regolamento di competenza,
con atto notificato il 21 dicembre 2012.
Il Condominio ha resistito, depositando memoria

ex art.

47 cod. proc. civ.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio
appare infondata, perché, ai sensi dell’art. 42 cod.

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la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

proc. civ., possono essere impugnati con il regolamento
necessario di competenza non solo l’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39
e 40 cod. proc. civ., non decide il merito della causa,

Nel merito, il ricorso appare fondato.
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio
sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione
specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di
pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile
la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai
sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae
dall’interpretazione sistematica della disciplina del
processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282
cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di
primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti
in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia
l’autorità della sentenza di primo grado (Cass., Sez.
Un., 19 giugno 2012, n. 10027).
Pertanto, ha errato il Tribunale a disporre, a fronte
della istanza di prosecuzione della parte opponente, il

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ma anche i provvedimenti sulla sospensione del processo.

mantenimento della sospensione necessaria del processo
di opposizione a decreto ingiuntivo, motivandolo con
l’applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., quando
nella causa pregiudicante era già intervenuta sentenza

re in forza delle quali il decreto era stato emesso.
Il giudice avrebbe potuto sospendere il processo dipendente, ma ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., ove
non avesse inteso riconoscere l’autorità dell’altra decisione: sulla base, cioè, di una valutazione della
plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta
con l’atto di appello abbia fatto emergere».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza impugnata cassata;
che le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa
Corte seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.

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di primo grado, dichiarativa della nullità delle delibe-

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e condanna il Condominio resistente al rimborso
delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che
liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per

legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

compensi ed euro 200 per esborsi, oltre ad accessori di

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