Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26104 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 20/07/2016, dep.19/12/2016),  n. 26104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6967/2014 proposto da:

PZ IMPIANTI SRL, in persona dell’amministratore unico legale

rappresentante sig. Z.P., nonchè lo stesso sig.

Z.P. personalmente, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA PINNA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1141/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato GIOVANNI PAPALEO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008 Z.P., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della P.Z. Impianti s.n.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, INA Assitalia S.p.A., deducendo che: aveva concluso con la società convenuta una polizza di responsabilità civile il (OMISSIS), con scadenza al (OMISSIS); il (OMISSIS), all’interno di un cantiere dove operava la P.Z. Impianti era avvenuto un grave incidente in cui era deceduto il lavoratore M.V.; lo Z., quale “titolare della ditta P.Z. s.n.c.” era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato dal giudice penale a versare alle parti civili una provvisionale di Euro 150.000,00 e all’INAIL l’importo di Euro 170.000,00.

Tanto premesso, l’attore chiedeva l’accertamento della validità ed efficacia della polizza e di essere tenuto indenne dall’INA Assitalia da tutte le pretese risarcitorie dei terzi.

La società assicuratrice convenuta si costituiva, eccependo che la polizza non era operativa perchè scaduta il (OMISSIS).

In corso di causa l’attore sosteneva che il contratto era efficace, in quanto il sinistro era avvenuto entro i quindici giorni dalla scadenza, durante la sospensione ex art. 1901 c.c., mentre la convenuta evidenziava che il pagamento del premio era avvenuto non nei quindici giorni di sospensione, bensì il 26 maggio 2004, quando la garanzia non era più operativa.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 29 settembre 2010, rilevava che, non trattandosi del pagamento del primo premio bensì di quello dell’annualità successiva, si era verificata la sospensione dell’efficacia del contratto ex art. 1901 c.c., l’incidente era avvenuto nel termine di ultrattività del contratto ma il pagamento del premio da parte di P.Z. Impianti era avvenuto dopo che erano trascorsi sei mesi dalla scadenza, di talchè il contratto si era risolto ex lege e rigettava la domanda.

Avverso tale decisione Z.P., in proprio e nella dedotta qualità, proponeva gravame, cui resisteva INA Assitalia S.p.A..

La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2013, rigettava l’impugnazione e condannava gli appellanti in solido alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito la P.L. Impianti S.r.l. in persona dell’amministratore unico legale rappresentante Z.P. nonchè quest’ultimo in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro, rectius cinque, motivi (essendo stata omessa la numerazione in relazione al motivo di cui a p. 16 del ricorso).

L’intimata INA Assitalia S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, pur riconoscendo la validità del primo periodo di polizza e che il sinistro si è verificato entro i quindici giorni successivi e, quindi, nel periodo di ultrattività della polizza, “discostandosi da una corretta interpretazione della disciplina in materia, e con ciò traendo delle conseguenze giuridiche che contraddicono la corretta interpretazione della norma”, avrebbe fatto “discendere dagli accadimenti successivi del contratto l’inefficacia anche del periodo di ultrattività del primo periodo, che nell’interpretazione della Corte… verrebbe travolto dalla risoluzione di diritto del contratto conseguente al mancato pagamento del successivo periodo assicurativo”. Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione operata dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con il contenuto dell’art. 1901 c.c., che prevederebbe che il primo periodo di vigenza della polizza abbia, dopo la sua scadenza naturale, una ultrattività di quindici giorni e solo dopo tale periodo si determinerebbero gli effetti stabiliti dal secondo comma di detta norma, fermo restando che i quindici giorni di ultrattività sarebbero comunque “sotto garanzia, perchè riferiti alla validità del primo periodo, e non alle sorti di quello successivo”.

Tale interpretazione, secondo i ricorrenti, sarebbe confermata da quanto previsto dall’art. 3 delle condizioni di polizza nonchè dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1901 c.c., comma 3, l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

In conclusione, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente la copertura assicurativa di polizza, “essendosi il sinistro verificato nel periodo di ultrattività del primo periodo di polizza, valido ed efficace, in applicazione della corretta interpretazione dell’art 1901 c.c., dell’art. 1458 c.c., e dell’art. 3, comma 2 Condizioni Generali e Particolari di polizza, così come interpretate dalle sentenze di legittimità” richiamate in ricorso.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte già con la sentenza 13/10/1975, n. 3310 ha affermato che il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art. 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art. 1901 c.c., comma 3, nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Tale principio è stato successivamente confermato con le sentenze di legittimità, n. 25 del 5/01/1981, n. 17 del 08/01/1987 (v. anche Cass. n. 18525 del 3/09/2007) e, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le sentenze n. 5882 del 13/11/1979, n. 9572 del 01/10/1997 e n. 15801 del 06/07/2009.

Ritiene la Corte che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi e rileva che nel caso all’esame anche l’art. 3 delle condizioni generali di polizza, riportato testualmente nell’illustrazione del motivo, è in linea con l’interpretazione operata in questa sede della norma di cui dell’art. 1901 c.c., comma 2.

2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi proposti.

3. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito l’esame degli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra riportato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito l’esame degli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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