Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26104 del 18/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20509-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, V. S.
GIOVANNI IN LATERANO 226/210, presso lo studio dell’avvocato BIANCA
MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA
GABRIELLA NOCCO;
– ricorrente –
contro
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE ARCANGELO ALIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 241/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI del 28/10/2016, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
G.P. ricorreva avverso un provvedimento di iscrizione di ipoteca concernente il mancato pagamento di un carico tributario. La Commissione Tributaria Provinciale annullava il provvedimento ritenendo che il concessionario per la riscossione avesse mal esercitato il potere di iscrivere ipoteca in quanto non aveva tenuto conto di un’ordinanza di altra sezione della stessa Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività del preavviso di iscrizione, atto prodromico all’iscrizione stessa.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate: la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso condividendo le argomentazioni della sentenza di primo grado e precisando che, sebbene fosse stato dimostrato che l’iscrizione fu effettuata prima dell’emissione dell’ordinanza di sospensione, e quindi in assenza di condizioni ostative, il concessionario aveva l’obbligo di adeguare la propria attività al contenuto dell’ordinanza cautelare, provvedendo a richiedere la cancellazione dell’ipoteca sia pure legittimamente iscritta.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo; si costituiva con controricorso il contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2884 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 in quanto l’art. 2884 c.c. impone al conservatore di procedere alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria solo quando l’ordine sia contenuto in un provvedimento giudiziale definitivo;
ritenuto che in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c. la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell’ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1992; Cass. 26 gennaio 1996, n. 584);
che pertanto l’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività del preavviso di iscrizione e la successiva sentenza di accoglimento parziale, atto prodromico all’iscrizione stessa, non costituiscono titoli idonei per ottenere la cancellazione dell’ipoteca;
ritenuto pertanto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, che la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;
ritenuto che possono essere integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio in considerazione dell’andamento della controversia e del consolidarsi della giurisprudenza sul caso specifico solo in un momento successivo rispetto alla proposizione del ricorso di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018