Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26103 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38652-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., G.F., M.M., RISCOSSIONE SICILIA

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3361/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, di accoglimento dell’appello proposto da G.G., G.F. e M.M., il primo quale socio accomandatario, gli altri due quali soci accomandanti della s.a.s. “EDILFERRO DI G.G. E C.”, avverso una sentenza CTP Enna, di rigetto del loro ricorso avverso una cartella di pagamento, con la quale era stato chiesto alla s.a.s. “EDILFERRO DI G.G. E C.”, cancellata dal registro delle imprese il 6 luglio 2012, il pagamento dell’IVA 2010; secondo la CTR, i debiti verso il fisco di tale ultima società di persone non potevano essere trasferiti ai contribuenti G.G., G.F. e M.M., il primo quale socio accomandatario, gli altri due quali soci accomandanti della citata s.a.s. “EDILFERRO DI G.G. E C.”, per essere detta società ormai cancellata dal registro delle imprese e quindi non più esistente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, artt. 2495 e 2312 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora occorre procedere al recupero di tributi non versati da una società di persone, poi cancellata dal registro delle imprese, è legittimo che la cartella di pagamento emessa nei confronti della società di persone cancellata sia notificata ai soci, sia in quanto successori della società cancellata, sia in quanto coobbligati in solido con quest’ultima;

che i contribuenti non si sono costituiti;

che è fondato l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21773 del 2012; Cass. n. 10980 del 2017; Cass. n. 22457 del 2020), in caso di estinzione di una società di persone, qual è nella specie la s.a.s. “EDILFERRO DI G.G. E C.”, per sua cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale della stessa si radica in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, si che ad essi, nella proporzione anzidetta, vengono automaticamente imputati i debiti tributari della società, in forza del principio di trasparenza, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 5, il quale implica una presunzione di effettiva titolarità dei debiti in questione, con la conseguenza che i soci assumono la legittimazione passiva dell’eventuale lite instaurata nei confronti della società e che non ha potuto trovare il suo esito per l’intervenuta estinzione di quest’ultima; validamente pertanto il debito tributario, inizialmente iscritto a ruolo nei confronti di una società di persone estinta, siccome cancellata dal registro delle imprese, è stato ritenuto gravare sui soci, in ragione delle quote di partecipazione da essi possedute, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società di persone anzidetta (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n.ri 6070 e 6072 del 2013; Cass. n. 31037 del 2017); che detti principi sono da ritenere applicabili nella specie a prescindere dalla particolare sanatoria, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, alla stregua della quale, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l’estinzione delle società, di cui all’art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; invero la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la sanatoria da ultimo citata non ha natura processuale, ma sostanziale; può quindi valere solo per il futuro e non è applicabile alla specie in esame, nella quale la cancellazione della s.a.s. “EDILFERRO DI G.G. E C.” dal registro delle imprese è avvenuta il (OMISSIS) e quindi in epoca anteriore al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 175 del 2014 (cfr. Cass. n. 4536 del 2020; Cass. n. 6743 del 2015; Cass. n. 15648 del 2015), con conseguente non applicabilità alla specie della particolare sanatoria in esame;

che, da quanto sopra, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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