Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26103 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26103 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

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sul ricorso proposto da:
BRECCIA Claudio, BRECCIA Roberto e BRECCIA Simone, in proprio
e quali eredi di Breccia Pietro Elvio e di Moretti Tomassina,
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Manuela Pula, con domicilio eletto

in

Roma presso lo studio dell’Avv. Riccardo Pieralice, via Paolo
Emilio, n. 32 ;
– ricorrenti –

contro
CANGURO s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

e SOCIETA’ AGRICOLA PASSETTO S.A.P. s.r.1., in persona

del legale rappresentante pro tempore;
– intimate –

Data pubblicazione: 20/11/2013

T

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, depositata il 2 agosto 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Manuela Pula;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato il 21 maggio
2001, Claudio Breccia, Roberto Breccia, Simone Breccia e Tomassina Moretti, in proprio e in qualità di eredi del defunto
Pietro Elvio Breccia, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Orvieto la s.r.l. Canguro e la s.r.l. Passetto, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta usucapione di terreni
siti nel Comune di Piegaro, che essi assumevano di avere posseduto in modo continuativo, esclusivo ed ininterrotto fin dal
1979, anno in cui si era verificato il mancato esercizio delle
potestà dominicali da parte del proprietario;
che, nella resistenza dei convenuti, l’adito Tribunale, con
sentenza in data 4 ottobre 2007, respinse la domanda;
che a tale decisione il primo giudice pervenne ritenendo
che, pur essendo ravvisabile un possesso utile ad usucapione a
decorrere dal momento in cui era cessato il rapporto di lavoro
come operaio agricolo di Pietro Elvio Breccia (29 giugno

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Giusti;

1985), in quanto prima di tale momento la relazione materiale
con i terreni doveva essere qualificata di mera detenzione,
tuttavia il termine necessario ad usucapire non poteva essere
considerato decorso, attesa l’efficacia interruttiva derivante

che la Corte d’appello di Perugia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 2 agosto 2011, ha
respinto il gravame, confermando la sentenza del Tribunale;
che la Corte territoriale ha bensì escluso che l’atto di
pignoramento fosse idoneo, in mancanza di sottrazione del bene
al possessore, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione acquisitiva, ma ha osservato che il dante causa degli attori, e di conseguenza gli stessi attori, erano stati
immessi nella detenzione dei terreni dalle stesse società proprietarie nel contesto del rapporto di lavoro subordinato intercorso con Pietro Elvio Breccia e che, pur essendo stato ad
un certo punto risolto il rapporto di lavoro, non si era verificato alcun fatto idoneo a modificare il titolo della relazione materiale con la cosa da mera detenzione consentita a
possesso uti dominus;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
Claudio Breccia e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe
hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 settembre
2012, sulla base di due motivi;

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dal pignoramento degli immobili;

che le società intimate non hanno svolto attività difensiva
in questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;

zione dell’art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con
gli artt. 166, 167, 343, 346 e 347 cod. proc. civ.) si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, per avere la Corte d’appello “rilevato d’ufficio
una eccezione in senso stretto” (la qualificazione della relazione materiale con la cosa in termini di detenzione anziché
di possesso), in mancanza di appello incidentale sul punto o
di formale riproposizione con tempestiva comparsa di risposta
da parte delle società appellate;
che il motivo è infondato;
che non si è verificata alcuna violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato né del principio del contraddittorio, giacché le società appellate hanno
riproposto in appello la questione della qualificazione della
situazione di fatto vantata dagli attori in termini di detenzione anziché di possesso;
che tale riproposizione ben poteva avvenire – come è stato
– in qualsiasi difesa del giudizio di appello, fino alla precisazione delle conclusioni, essendo rimaste le società appellate, all’esito del giudizio di primo grado, vincitrici;

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che con il primo motivo (nullità della sentenza per viola-

che va fatta applicazione del principio di diritto secondo
cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado,
difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello

accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come
quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite
o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel
giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà
di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di
rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi
dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 26 novembre
2010, n. 24021);
che con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano l’omesso
esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione degli
artt. 1141, secondo comma, e 1159-bis cod. civ.: rilevando che
non è mai stato contestato da controparte che la famiglia
Breccia ha occupato e preso possesso dei beni immobili oggetto
di causa fin dal 1979; deducendo che non vi è mai stato alcun
rapporto di lavoro tra Pietro Elvio Breccia e la società convenuta Canguro e che non vi è neppure la prova certa che vi
sia stato un vero e proprio rapporto di lavoro con la società
agricola Passetto; ed evidenziando che, seppure il rapporto

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incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non

dei Breccia con i beni Immobili di proprietà della società
Passetto era all’inizio qualificabile come detenzione, certamente la suddetta detenzione si è poi trasformata in possesso,
allorquando il rapporto di lavoro, in data 29 giugno 1985, è

che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello – con congruo e logico apprezzamento
delle risultanze di causa – ha rilevato: che non vi sono né
documenti né deposizioni testimoniali che provino
l’affermazione da parte dei Breccia di voler continuare a conservare la disponibilità materiale dei terreni contro la volontà di coloro che originariamente li avevano immessi nella
detenzione degli stessi nel contesto del rapporto di lavoro
intercorso con Pietro Elvio Breccia; che il fatto che nel corso degli anni essi abbiano goduto di tali terreni, traendo dagli stessi ogni utilità e godendone pienamente, non vale ad
integrare la manifestazione di una volontà contraria a quella
delle società proprietarie, trattandosi di comportamenti del
tutto compatibili con una mera situazione di inerzia e/o di
tolleranza da parte delle società proprietarie; che il primo
atto obiettivamente apprezzabile del mutamento dell’anímus è
rappresentato, per quanto concerne i terreni, dalla introduzione del giudizio; che, non essendovi prova del verificarsi
di un atto rivelatore del mutamento della detenzione in possesso, difetta il presupposto per l’operare dell’usucapione;

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stato dichiarato risolto dalla stessa datrice di lavoro;

che i ricorrenti contestano questa conclusione, osservando
che essa non farebbe alcun riferimento alle risultanze delle
copioso prove testimoniali assunte nel corso del giudizio,
delle consulenze tecniche d’ufficio espletate in corso di cau-

quali emergerebbe che la famiglia Breccia ha esercitato, fin
dal 1979 e comunque per almeno 15

anni ex art. 1159-bis cod.

civ., in modo continuativo, esclusivo ed ininterrotto, senza
contestazione alcuna da parte di terzi, la prolungata signoria
di fatto sui beni oggetto di causa, con

animus possidendl,

cioè con la piena consapevolezza di esserne gli unici pacifici
possessori e proprietari;
che tuttavia occorre considerare che i ricorrenti, in violazione del principio di specificità, non trascrivono né riportano il contenuto delle prove che la Corte d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione;
che a ciò aggiungasi che le doglianze articolate – anche
quando prospettano il vizio di violazione e falsa applicazione
di norme di legge – finiscono per sollecitare questa Corte ad
effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del
giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio
di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e
vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore

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sa e dei documenti prodotti da parte attrice: risultanze dalla

di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le
opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per
ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con
altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istan-

tessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le
intimate svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

ze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa po-

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