Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26103 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 14/07/2016, dep.19/12/2016),  n. 26103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1277/2014 proposto da:

SULGA SRL, (OMISSIS), in persona del rappresentante legale p.t. Dott.

G.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), già INA ASSITALIA SPA, incorporante

di ALLEANZA TORO SPA – a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA in persona dei

sigg.ri P.V. e D.G. quali procuratori

speciali di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio

dell’avvocato DAVID MORGANTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.L., SOLAGE SRL, TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3024/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ANGELO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Sulga, proprietaria di un pullman, ha citato in giudizio S.L., la società Solage e la Toro Assicurazioni, rispettivamente conducente, proprietario ed assicuratrice di un autocarro, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal pullman di sua proprietà che, mentre era fermo sulla corsia di emergenza, veniva violentemente urtato dall’autocarro condotto dallo S. che procedeva a forte velocità e per disattenzione non riusciva ad evitare l’urto.

Si costituiva soltanto la società Toro Assicurazioni.

Il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che la responsabilità esclusiva dell’incidente era del pullman che si era fermato in un sottovia senza alcuna segnalazione, in violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 5, come accertato dai vigili urbani e di conseguenza lo S., a fronte dell’improvviso ostacolo e della visibilità ridotta, nonostante una manovra di err ergenza,non era riuscito ad evitare l’urto.

A seguito di impugnazione della società Sulga, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 24 maggio 2013,ha confermato la decisione di primo grado.

La società Sulga propone ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con una controricorso le Generali Italia S.p.A., quale la società incorporante la Toro S.p.A.,e presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminare è l’esame dell’eccezione formulata dalla società Generali Italia che ha dedotto l’inammissibilità di tutte le doglianze formulate ex art. 360 c.p.c., n. 5, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, avendo la sentenza della Corte d’appello integralmente confermato la decisione del primo giudice.

L’eccezione è infondata.

La previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti, quale è il caso di specie, con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012.

2. Con il primo motivo si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 112, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 232 c.p.c., art. 2735 c.c. e art. 158 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il ricorrente censura le risultanze dell’accertamento effettuato sulla posizione dei veicoli e, in relazione alla visibilità sul luogo del sinistro, afferma che il pullman era fermo completamente all’interno della corsia di emergenza; l’erronea lettura delle dichiarazioni del convenuto S. rese nell’immediatezza del fatto; l’erronea valutazione delle conseguenze del mancato interrogatorio dello S.; l’erronea valutazione delle prove testimoniali.

3.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 143 Codice della strada, degli artt. 40 e 41 c.p., omesso insufficiente esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente ribadisce che il pullman si trovava nella corsia dí emergenza e non nella corsia di marcia, secondo quanto disposto dall’art. 143 C.d.S.. Di conseguenza la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato le disposizioni dell’art. 143 C.d.S., omettendo di considerare che l’automezzo di proprietà del ricorrente si trovava all’interno della corsia di emergenza; la posizione del pullman non costituiva uno ostacolo improvviso a cui fosse possibile ricondurre causalmente la verificazione dell’incidente; era stata completamente omessa la descrizione della manovra d’emergenza effettuata dallo S.; omessa valutazione della manovra scorretta del conducente di un veicolo non identificato.

4.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Il motivo ripropone questioni già esposte nei primi due motivi di ricorso ed insiste sulla circostanza che si è trattato di un tamponamento.

5. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili. Solo apparentemente il ricorrente denunzia violazione di legge, ma nella sostanza richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti per modificare l’accertamento effettuato dal giudice di merito. La sentenza è stata pubblicata nella maggio 2013 e di conseguenza al processo si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione ed il vizio di motivazione denunziato dal ricorrente non rientra nel modello legale di vizio di motivazione denunciabile oggi in cassazione.

6. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

7. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 92 e 116 c.p.c., in relazione al comportamento della Toro Assicurazioni che ha costretto la società ad instaurare il giudizio, non avendo mai istruito la pratica,nè risposto alla richiesta ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22.

Il motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha seguito nella regolamentazione delle spese processuali il principio della soccombenza, poichè nessun comportamento defatigatorio era ravvisabile da parte dell’assicurazione fin dal primo grado.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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