Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26103 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25295/2013 R.G. proposto da:

Mencaccini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Aiudi, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Luciano Filippo Bracci, sito in Roma,

largo Teatro Valle, 6;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, n. 15/2/13, depositata l’8 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Mencaccini s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata l’8 marzo 2013, che, in parziale accoglimento dell’appello dalla medesima proposto, ha rideterminato i suoi maggiori ricavi per l’anno 2004 nell’importo di Euro 57.436,23;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato era stata contestata la sottofatturazione di ricavi relativa alla vendita di appartamenti;

– il giudice di appello ha evidenziato che gli elementi probatori acquisiti erano idonei a giustificare la presunzione di maggiori ricavi non già nella misura accertata dall’Ufficio, ma solo in quella corrispondente a quella indicata dall’Amministrazione finanziaria nella proposta di conciliazione giudiziale formulata;

– il ricorso è affidato a cinque motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va preliminare disattesa l’istanza di rimessione alla pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, atteso che le questioni di diritto oggetto del presente giudizio non sembrano presentare una particolare rilevanza, tale da escludere la loro trattazione in adunanza camerale;

– ciò posto, con il primo motivo di ricorso della contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, anche in relazione alla sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), per il ricorso all’accertamento analitico induttivo;

– con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto l’esame dell’estratto dell’atto di appello riprodotta dalla parte non evidenzia, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, elementi idonei a dimostrare che le questioni indicate non siano “nuove” e a valutarne la rilevanza e la fondatezza senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza delle questioni prospettate;

– non utile, ai fini del rispetto di siffatto onere, è il contenuto della memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in cui sono richiamati passaggi dell’atto di appello, in quanto, nel giudizio di legittimità, le memorie di cui agli artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie e non possono contenere nuove censure, nè sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, nè specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 19 maggio 1997, n. 4445; successivamente, vedi, anche, Cass. 20 dicembre 2006, n. 26332; Cass. 29 marzo 2006, n. 7237);

– con il terzo motivo si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, dell’omessa motivazione e dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla deduzione difensiva secondo cui, in presenza di un corrispettivo della cessione di fabbricati, indicato nel relativo atto, superiore rispetto a quello determinato ai sensi del T.U. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, la rettifica del valore rappresentato da tale corrispettivo sarebbe stata possibile solo allegando atti o documenti;

– il motivo è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, la società ha dimostrato di aver provveduto a sottoporre la questione al giudice di appello, come evincibile dall’estratto del gravame riprodotto con il ricorso;

– il motivo è, inoltre, fondato, atteso che risponde al vero che la Commissione regionale ha omesso di motivare sul punto;

– con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omessa motivazione;

– evidenzia, in proposito, che l’Ufficio non aveva allegato copia della richiesta alla Direzione regionale di autorizzazione all’acquisizione presso istituti di credito di notizie e documenti posti a fondamento dell’atto impositivo, dell’eventuale provvedimento autorizzatorio, delle richieste inoltrate e della documentazione acquisita;

– allega, altresì, che il giudice di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che gli assegni emessi dall’acquirente nel periodo coincidente con la conclusione dell’operazione di cessione dell’immobile fossero serviti per pagamenti aventi causale diversa dal versamento del relativo corrispettivo, benchè non vi fosse prova della destinazione di tali assegni;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al quanto al profilo relativo all’omessa allegazione della documentazione relativa al procedimento di acquisizione presso istituti di credito di notizie e documenti posti a fondamento dell’atto impositivo, la parte non ha offerto idonea dimostrazione che la questione sia stata – e, in quali termini – elevata a motivo di appello, non consentendo, dunque, di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non assolvendo l’onere imposto dall’art. 36 c.p.c.6, comma 1, n. 6;

– in ordine al profilo attinente l’onere di dimostrare il titolo della dazione degli assegni in oggetto, la Commissione regionale ha osservato che non vi era “un giusto riscontro” del fatto che “gli assegni emessi (dagli acquirenti) nel periodo coincidente con la transazione fossero serviti per pagamenti diversi e non collimanti con l’acquisto dell’abitazione”;

– in tal modo, ha, sia pure in via implicita, ritenuto che tali assegni costituissero pagamenti aventi come destinataria della società contribuente e, in considerazione delle circostanze fattuali rilevanti, che fosse dimostrata, in via presuntiva, la riferibilità dei pagamenti medesimi all’operazione di cessione di immobile, anche alla luce della mancata dimostrazione da parte della contribuente di una diversa causale;

– un siffatto onere probatorio trova la sua giustificazione, dunque, nella idoneità del fatto da dimostrare ad escludere l’operatività del meccanismo presuntivo in base al quale è stata accertata la natura dei pagamenti effettuati con l’emissione degli assegni;

– all’accoglimento del terzo motivo di ricorso segue l’assorbimento dell’ultimo motivo con cui si critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per omessa motivazione, in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni sottese alla rideterminazione dei maggiori ricavi operata dalla Commissione regionale;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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