Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26102 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36802-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIRO CED SNC DI O.S. & R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1449/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Calabria, che ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Cosenza, di accoglimento del ricorso della contribuente s.n.c. “SI.RO.CED SNC DI O.S. & R.” avverso un’intimazione di pagamento avente ad oggetto 11 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti; la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione per essersi la medesima illegittimamente costituita tramite un avvocato del libero foro.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate riscossione lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2-sexies, D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016 e dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito nella L. n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate riscossione non potesse ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro; al contrario, tanto poteva desumersi dalla normativa sopra citata ed in particolare dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; detta norma aveva fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, confermando la legittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione tramite avvocati del libero foro, purché non si verta in ipotesi di patrocinio riservato all’Avvocatura dello Stato e purché non sussistesse una convenzione intercorsa in tal senso, ipotesi quest’ultima da escludere nella specie, nella quale l’Avvocatura dello Stato non aveva ravvisato la necessità di costituirsi in giudizio per essa Agenzia;

che la contribuente non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’ADER è fondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019), con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza che sia necessaria l’allegazione di documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;

che, peraltro, detto orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; la norma in esame ha fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere intervenuta fra le parti in tal senso;

che, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate riscossione, cassa la sentenza impugnata e rimette alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

 

 

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