Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26102 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26102 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza
resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 gennaio
2012, in accoglimento del gravame principale proposto dalla
s.r.l. Berarma e del gravame incidentale proposto dal Fallimento SZ Ingranaggi s.p.a. avverso la pronuncia del Tribunale
di Bologna, ha così provveduto: (a) ha dichiarato che
l’immobile sito in Casalecchio di Reno e individuato al catasto terreni di tale Comune al foglio l, mappale 614, costitui-

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Data pubblicazione: 20/11/2013

to dalla porzione di terreno posto tra la muraglia ed il fosso
demaniale Ceretolo, è di proprietà esclusiva della società Berarma; (b) ha condannato la s.p.a. Cento Leasing al rilascio
Immediato della suddetta porzione di terreno in favore

si in separato giudizio; (c) ha rigettato la domanda di usucapione proposta dalla s.p.a. Cento Leasing; (d) ha condannato
la Cento Leasing alle spese del doppio grado in favore della
Berarma e del Fallimento;
che a tale conclusione la Corte territoriale è giunta dopo
avere rilevato che il Fallimento della s.p.a. SZ Ingranaggi
non ha posto in vendita, né, in base al decreto di trasferimento, ha mai trasferito in capo alla s.p.a. Cento Leasing alcuna porzione di terreno contraddistinto dal mappale 614, e
dopo avere escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte di
quest’ultima società, della sussistenza del

cozpus

e

dell’anImus possidendi. in relazione a detta porzione di terreno;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello,
notificata il 13 marzo 2012, la Cento Leasing ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 maggio 2012, sulla base di tre
motivi;
che gli intimati hanno resistito con separati atti di controricorso;

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dell’appellante, nonché al risarcimento dei danni da liquidar-

che in prossimità dell’udienza Cento Leasing e Berarma hanno depositato memorie.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;

degli artt. 1146, 1362, 1374, 2730 cod. civ. e 116 cod. proc.
civ.) la ricorrente deduce erroneità dell’impugnata pronuncia
per avere ritenuto non trasferito, dal Fallimento SZ Ingranaggi a Cento Leasing, il terreno di cui è causa;
che – si sostiene – avrebbe dovuto farsi applicazione degli
artt. 1146, secondo comma, cod. civ., sulla accessione del
possesso, e dell’art. 1159 cod. civ., sulla usucapione abbreviata, perché nella fattispecie c’era un titolo astrattamente
idoneo al trasferimento della proprietà, in quanto l’immobile,
complessivamente consegnato dal Fallimento, era ben identificato nella sua consistenza e tutta l’area circostante i fabbricati era delimitata da un muro di confine ed era interamente occupata dall’alienante, come è risultato provato
dall’interrogatorio per testi;
che, ad avviso del ricorrente, l’identità del bene sarebbe
assoluta, perché l’intero complesso, costituito da fabbricato
e terreni sottostanti e circostanti, rappresentava anche visivamente un unicum ben individuato e delimitato dal muro di
confine;
che il motivo è infondato;

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che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione

che la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – è giunta alla conclusione, priva di mende giuridiche, che dalla documentazione prodotta e,
segnatamente, dal bando d’asta fallimentare, dalla stima

redatta dall’ing. MAccaferri risultano oggetto dell’avviso
d’asta e del decreto di trasferimento esclusivamente il terreno (con i fabbricati insistenti sullo stesso) identificato catastalmente dai mappali 165 e 288 (poi fusi in unico mappale
165), con esclusione della striscia di terreno oggetto di contestazione, pur ricompresa all’interno di recinzione sul confine nord;
che la ricorrente prospetta una violazione delle norme
sull’interpretazione del contratto senza neppure riportare il
testo del decreto di trasferimento, le cui clausole si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale; e denuncia
la violazione della disposizione sull’accessione del possesso,
la quale tuttavia non rileva in alcun modo al fine di individuare la portata del decreto di trasferimento;
che la complessiva doglianza, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art.
360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate
e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così

dell’immobile, dal decreto di trasferimento e dalla relazione

all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede;
che il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.) denuncia

ditticamente, che l’asserito mancato trasferimento della proprietà non possa fondare alcun possesso, utile ad usucapionem,
in capo alla Centro Leasing, in particolare con riguardo al
comodato 8 giugno 1973;
che il motivo è inammissibile;
che, invero, la Corte d’appello ha, sul punto, così motivato: “In contrasto con tale pacifico possesso in capo alla Cento Leasing s.p.a. e degli altri soggetti sta in primo luogo il
contratto di comodato 8 giugno 1973 stipulato dall’Immobiliare
Tiro a Volo ai confinanti (Moda Expert, REM, Berarma, Mecar).
L’argomentazione del Tribunale, per porre nel nulla tale contratto, si fonda esclusivamente su affermata mancata esecuzione del contratto discendente dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Berarma in sede di interrogatorio
formale. Peraltro tali dichiarazioni non appaiono affatto confermative in ordine alla inesecuzione di un contratto di cornodato provato documentalmente, ma piuttosto dell’uso che di tale appezzamento facevano tutti i confinanti, essendo comunque
questo conseguente al titolo costituito dal comodato stesso”;

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l’erroneità dell’impugnata sentenza per avere ritenuto, apo-

che, tanto premesso, osserva il Collegio che la censura
sollecita una diversa lettura della scrittura di comodato e
dell’interrogatorio formale del curatore del Fallimento SZ Ingranaggi e del legale rappresentante della Berarma, senza nep-

cità desumibile dall’art. 366 cod. proc. civ. – a trascrivere
nel ricorso le parti pertinenti di quel contratto e a riportare, nello stesso, il testo integrale delle dichiarazioni rese,
limitandosi, sotto questo profilo, la ricorrente a farne una
personale sintesi (“lo stesso curatore, oltre ad avere ammesso
il possesso di tutto il terreno adiacente il fabbricato .
.”; “il legale rappresentante della Berarma s.r.l. ha risposto
affermativamente ai capitoli di prova formulati dalla convenuta in primo grado”) o a trascriverne alcuni frammenti;
che il terzo mezzo lamenta che la sentenza, senza motivazione alcuna, abbia trascurato le eccezioni e contestazioni di
Cento Leasing in ordine al tipo di azione esperita da Berarma,
reale o personale, e, comunque, per il caso di azione reale,
le eccezioni in ordine alla carenza del titolo di acquisto invocato da Berarma;
che il motivo è in parte inammissibile e in parte privo di
fondamento;
che la sentenza impugnata non ha avuto dubbi sulla qualificazione della domanda proposta da Berarma come azione reale di
rivendicazione: discorrendo, sin dalla narrativa dello

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Svolgi-

pure avere provveduto – in violazione della regola di specifi-

mento del processo,

di “rivendica (del]la proprietà di una

striscia di terreno meglio individuata in citazione”; e pervenendo, nei Motivi dilla decisione, all'”accoglimento della domanda della Berarma s.r.l. di riconoscimento del suo diritto

mune di Casalecchio di Reno al foglio 1, mappale 614″;
che, sotto un primo profilo, la ricorrente – nel dolersi di
questa qualificazione – non riporta nel ricorso il testo né
dell’atto di citazione di Berarma, né delle contestazioni mosse con riferimento all’identificazione della domanda avversaria nel corso del giudizio di gravame;
che, d’altra parte, con riguardo alla prova della proprietà
del bene, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente,
la clausola n. 4 del rogito l ° dicembre 1999 intervenuto tra
la venditrice Tiro a Volo e l’acquirente Berarma,
nell’escludere la garanzia per evizione e la garanzia di rilascio del possesso dell’area da parte della comodataria e nel
prevedere la restituzione del prezzo ove la comodataria avesse
ottenuto una sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione
della proprietà del terreno, è un patto limitativo della responsabilità del venditore, ma non esclude l’intervenuto passaggio di proprietà dell’area in questione dalla venditrice
all’acquirente; sicché l’omesso esame che la ricorrente lamenta attiene a fatto non decisivo;
che il ricorso deve essere, pertanto, rigettato;

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dominicale sul terreno individuato al Catasto Terreni del Co-

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente al

che liquida,

per ciascuno, in complessivi euro 2.200, di cui

euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
2013.

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ottobre

rimborso delle spese sostenute da Berarma e dal Fallimento,

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