Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26102 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/21/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA del

12/05/08, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 97/21/08, la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Enna avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T.D. nei confronti dell’atto di irrogazione sanzioni del 15.12.04, emesso per violazione del disposto del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, per avere funzionari dell’Ispettorato del Lavoro accertato la presenza in un cantiere, durante lo svolgimento di lavori edili da parte della ditta del T., di quattro lavoratori non risultanti dalle scritture contabili, nè in possesso della lettera di assunzione. Il giudice di appello – confermando in toto la decisione pronunciata in prime cure – riteneva sussistente un’ipotesi di lavoro irregolare nei confronti di detti dipendenti, e provvedeva a rideterminare la sanzione irrogata, in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1991, art. 12.

Avverso la sentenza n. 97/21/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere della presente controversia, essendo la stessa devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in forza di quanto statuito dalla sentenza della C. Cost. n. 130/08.

Il motivo di ricorso, a parere del relatore, si palesa del tutto inammissibile.

Ed invero, va rilevato che, sia in prima che in seconda istanza, il giudice tributario adito si è pronunciato nel merito del ricorso, senza emettere alcuna decisione espressa in tema di giurisdizione.

Ebbene, secondo l’insegnamento di questa Corte, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando così, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente – ove si tratti della parte vittoriosa – in via incidentale condizionata; in mancanza, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. S.U. 2067/11, 24883/08).

Se ne deve necessariamente inferire che, nel caso concreto, non avendo l’Agenzia delle Entrate proposto appello avverso la decisione di prime cure che, decidendo nel merito la controversia, aveva implicitamente ritenuto sussistere la propria giurisdizione, la relativa questione non può che considerarsi preclusa in sede di legittimità.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie difensive;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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