Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26101 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26101 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 15737-2011 proposto da:
SALVATI ROMEO SLVRM039B09C773W, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MUSSO ELISABETTA giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ETRURIA SERVIZI SPA 05753931004 ora HOLDING
CIVITAVECCHIA SERVIZI SRL;

– intimata –

Data pubblicazione: 20/11/2013

avverso la sentenza n. 74/21/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 9/03/2010, depositata il
19/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

riporta ai motivi del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTIMO SEPE che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 15737 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Musso Elisabetta difensore del ricorrente che si

Svolgimento del processo e motivi della decisione

R.G. 15737/2011

INTIMATO: Etruria Servizi spa

Il sig. Romeo Salvati ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 74/21/10 del 19 aprile 2010 che rigettava
l’appello del contribuente confermando la soggezione a TIA di ulteriori aree rispetto a quanto
indicato dal contribuente in quanto accessorie ad un distributore di carburante sito nel comune di
Civitavecchia
La Etruria Servizi spa non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il provvedimento impositivo è adeguatamente motivato con il richiamo all’atto di constatazione
dello stato dei luoghi redatto dal personale sella Etruria Servizi, che è concessionaria del servizio di
accertamento e riscossione e quindi esercita poteri pubblicistici.
Né il contribuente afferma di aver dedotto fatti e circostanza che inficiassero l’esattezza dei dati
raccolti degli accertatori, indicando la sede della deduzione con la necessaria autosufficienza.
Non vi è luogo a provvedere per le spese.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 24 o ebre 2013
nt e relatore

RICORRENTE: Romeo Salvati

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